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Una procura generale notarile di molti anni antecedente l’insorgenza della lite e priva di riferimenti al procedimento di mediazione non è valida

Autore Francesca Brugi

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Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, sentenza 23 settembre 2020 n. 3227

Il caso in esame ha ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo alla scadenza contrattuale.
Con ricorso in appello notificato a mezzo pec XXX (conduttore) ha impugnato la sentenza n. --- con cui il Tribunale di Avellino, in data 29 ottobre 2019, accogliendo la domanda contro di lei proposta da YYY (locatore), aveva dichiarato risolto alla data del 13 maggio 2018 il contratto di locazione inter partes condannandola al rilascio entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, respingendone le domande e condannandola alle spese del giudizio.
Nelle more, parte intimante aveva introdotto il procedimento di mediazione esitato negativamente rispetto al quale, nella memoria integrativa, l’intimata aveva eccepito l’omesso avveramento della condizione di procedibilità della intimazione di sfratto giudiziale per omessa partecipazione della parte intimante personalmente o a mezzo di rappresentante munito di idonea procura.
Il primo giudice aveva preliminarmente rigettato l’eccezione di improcedibilità per non essere stata validamente esperita la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Egli aveva ritenuto che “in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. il Tribunale aveva giudicato la procura notarile per notar ---- del 30 agosto 2005 conferita dal locatore YYY al fratello ampiamente satisfattiva della ratio legislativa, accordando al delegato tutte le facoltà di gestione, inclusa la vendita e la locazione.
Con il primo motivo di appello il conduttore XXX ribadiva la nullità ovvero l’invalidità del procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e la conseguente improcedibilità dell’avversa domanda, contestando la soluzione accolta dal Tribunale di ritenere osservato l’incombente. Nel censurare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto avversata la condizione di procedibilità della domanda ritenendo correttamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria sul presupposto della validità, ai fini del procedimento di mediazione, della procura generale per notar --- rilasciata dal locatore XXX al germano ---  nel lontano 2005, aveva osservato come essa abbia non solo preceduto di molti anni l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010 ma fosse risalente a ben dodici anni prima l’introduzione della lite, cosicché il delegato di alcuna delega aveva dimostrato di disporre per rappresentare la sorella dinanzi all’organismo di conciliazione e, per conseguenza, per conciliare la già insorta lite giudiziaria sottoscrivendo verbali a tal fine ovvero, all’opposto, per rigettare ipotesi conciliative. All’uopo aveva richiamato la recente posizione della Corte regolatrice espressa nella sentenza n. 8473/2019. Il motivo viene ritenuto fondato dalla Corte di Appello di Napoli.
Parte intimante – il locatore XXX– non è mai comparsa personalmente nel procedimento di mediazione, né è stata sostituita validamente da soggetto munito di procura speciale. Al primo incontro di mediazione era comparso, per parte intimante, il solo Avvocato ---, privo di procura speciale, nel mentre la parte intimata è stata presente personalmente, assistita dal suo legale che, nell’interesse della sua assistita, preso atto della mancata comparizione della parte istante e dell’assenza di suo procuratore diverso da quello costituito in giudizio, aveva eccepito l’improcedibilità del procedimento, riservandosi di rinunciare all’eccezione solo in caso di raggiungimento di un accordo. Al secondo incontro del 30 giugno 2017, per parte intimante era comparso ---, fratello dell’intimante, esibendo la summenzionata procura generale notarile antecedente di dodici anni l’insorgenza della controversia.
L’intimata ha eccepito l’inidoneità della procura in quanto “procura generale e quindi non valida ai fini del procedimento di mediazione”.
La Corte ha ritenuto che il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 abbia natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale. La funzione del legale, come definita in via interpretativa dall’art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. n. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non (per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell’istituto), di rappresentanza della parte assente. A conferma viene richiamato anche il regolamento dell’organismo di mediazione.
Nel caso di specie, né il procuratore ad litem della intimante, né il di lei germano, sono risultati forniti di procure ad hoc ai fini del procedimento di mediazione, non potendo considerarsi tali né la procura ad litem conferita all’Avvocato ---, né la procura generale conferita dal locatore XXX al fratello (peraltro nel lontano 2005), in quanto priva di qualsivoglia specifica indicazione ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione ed ai fini della trattazione e gestione della controversia oggetto di essa.
L’atto per notar --- non conteneva alcun riferimento al procedimento di mediazione relativo al procedimento di sfratto per finita locazione iscritto presso il Tribunale di Avellino al n.r.g. ---. Essa, piuttosto, aveva conferito al delegato il potere di rappresentare la proprietaria dei beni, odierna locatrice, dinanzi alle Autorità amministrative e agli Enti pubblici, ma giammai dinanzi all’Autorità giudiziaria o ad organismi di mediazione.
La Corte d’Appello ha ritenuto non avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che pertanto veniva dichiarata – contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale – improcedibile.°
  • Avv. Francesca Brugi

    Bologna

    Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l`aspetto umano di ogni controversia. Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l`ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ed eviti loro cause lunghe, costose e dall`esito spesso incerto. Mi sono laureata all`Università degli Studi di Siena ed ho perfezionato la pratica nel Foro di Roma, per poi approdare in quello di Bologna nel 2006, anno in cui sono diventata avvocato. Il campo del diritto in cui ho sempre operato è quello civile, con qualche incursione in quello amministrativo, ed in particolare mi sono occupata di risarcimento del danno da rca (responsabilità civile autoveicoli), controversie condominiali, locazioni, diritti reali e contrattualistica.

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