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Una domanda di risarcimento danni a seguito del comportamento - ritenuto - illegittimo di una Banca non costituisce materia bancaria ai fini della mediazione obbligatoria. La proposta ex art. 185-bis può essere conciliativa o transattiva e può essere formulata, secondo un orientamento, solo in fase istruttoria e, secondo un altro, anche in fase di precisazione delle conclusioni

Autore Manuela Canu

17 03m 23

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Tribunale di Messina, 13.01.2023, sentenza n. 74, sez. II civile, giudice Pietro Rosso

La sentenza in oggetto verte su un sequestro concesso dal Tribunale di Messina nel corso di un giudizio di revocatoria avente ad oggetto un credito ceduto avente ad oggetto somme che sarebbero state versate dall'INPS quale quota del TFR del cedente.
Alla luce delle istanze interposte dall'attrice a fase istruttoria ormai espletata, il giudice esamina le questioni concernenti l'avanzata istanza ex art. 185-bis cpc e l'omesso espletamento della procedura di mediazione.
Quanto al primo punto (istanza ex. Art. 185 bis cpc), l'art. 77, co. 1, lett. a) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 - ha introdotto nel codice di rito l'art. 185 bis. La disposizione prevede che il giudice formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa alle parti. L'art. 185 bis c.p.c. è, dunque, volto ad evitare il protrarsi del contenzioso, soprattutto nelle controversie "seriali", già oggetto di decisione del Tribunale (anche con sentenze "pilota"). La collocazione sistematica della disposizione induce a ritenere che essa trovi applicazione solo con riferimento ai procedimenti di cognizione ordinaria aventi ad oggetto diritti disponibili. La norma in commento distingue tra proposta conciliativa e transattiva. Si tratta di istituti notoriamente differenti.
La conciliazione giudiziale deve necessariamente riguardare la materia del contendere, porta ad una soluzione condivisa da entrambe le parti, a prescindere dalle relative domande e mira alla soddisfazione degli interessi in gioco. La proposta transattiva può, invece, interessare anche rapporti ulteriori e diversi da quelli dedotti in causa; le parti, dunque, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite attraverso una soluzione negoziale. Quanto al tempo della proposta, il giudice dà atto di un oscillante orientamento giurisprudenziale. La proposta conciliativa si potrebbe fare solo in prima udienza o, al massimo, in fase istruttoria, con la conseguenza che tale soluzione pare vietata nella fase decisionale. In giurisprudenza (cfr. Trib. Caltanissetta, 20.01.2016) è controverso se il giudice possa formulare la proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Un primo orientamento è contrario a tale facoltà, perché la formulazione della proposta in questa fase imporrebbe al giudice di anticipare la sua probabile decisione finale. In adesione alla giurisprudenza del Tribunale di Fermo (21-11-2013) il giudice ritiene invece possibile un diverso indirizzo, il quale consentirebbe al giudice di elaborare la proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni o, addirittura, dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione, rimettendola in istruttoria proprio a tal fine. La proposta è inevitabilmente condizionata al rispetto di criteri valutativi normativamente fissati ("natura del giudizio, valore della controversia, esistenza di questioni di facile e pronta soluzione"). Essa dovrà, pertanto essere alquanto dettagliata, così da evidenziare le criticità delle reciproche posizioni delle parti. Solo in tal modo le parti saranno in grado di valutare la proposta stessa e, nel caso, giustificarne l'eventuale rifiuto. E il relativo provvedimento potrebbe avere anche altro contenuto oltre alla proposta conciliativa (ammissione mezzi istruttori, invio delle parti in mediazione delegata).
Quanto al secondo punto (omesso espletamento della procedura di mediazione) il giudice fa un’ampia promessa sull’origine comunitaria dell’istituto e sottolinea che i procedimenti di mediazione efficienti beneficiano anche le parti in causa, realizzando una risoluzione delle controversie veloce e poco costosa. Nei casi in cui il mediatore recepisce un accordo intercorso fra le parti (ciò non avviene nelle procedure di tipo decisorio), è probabile che tale pattuizione sia poi rispettata dalle parti. Quando un sistema alternativo di risoluzione delle controversie di tipo decisorio è a regime e ben funzionante, vi è un controllo - preventivo rispetto al processo - sulla corretta applicazione della normativa. Ciò incentiva i soggetti interessati al rispetto delle regole vigenti.
Sul tema specifico della mediazione bancaria, il giudice afferma che non si è di fronte a controversia avente ad oggetto la gestione di un contratto "bancario" quanto, piuttosto, ad una istanza di risarcimento danni a seguito del comportamento -ritenuto- illegittimo dall'attrice rispetto all'effettivo operato della Banca convenuta cui, in vocatio, è stata abbinata una istanza risarcitoria. Tale questione è stata, implicitamente, esaminata con il rinvio della causa per la decisione all'udienza con ciò escludendosi e la possibilità di formulare una proposta ex art. 185-bis cpc e la possibilità di fare ricorso al procedimento di mediazione, anche se tardivamente richiesto proprio dalla difesa attorea che avrebbe dovuto preliminarmente proporlo.
Entrambe le questioni, pertanto, vanno rigettate poiché infondate.°
  • Avv. Manuela Canu

    Sassari

    Laureata all`Università degli Studi di Sassari, vivo ad Alghero in cui condivido lo studio con colleghi con i quali abbiano costituito un`associazione professionale. Esercito la professione nell`ambito civilistico, in particolare in materia condominiale, proprietà, divisioni e famiglia. Da sempre mi adopero per trovare una soluzione bonaria alle controversie rendendo consapevoli i clienti dei vantaggi che ci riserva un accordo stragiudiziale e dei rischi, anche economici, che invece si dovranno assumere nell`affrontare un giudizio. Per questo sono convinta del contributo che noi avvocati possiamo offrire allo sviluppo della mediazione che, a mio giudizio, sarà sempre di più una valida e concreta alternativa alla via giudiziale.

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