Tribunale di Taranto, 10.12.2021, sentenza n. 2877, giudice Gloria
La sentenza ha ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio.
Il condominio si costituisce in giudizio eccependo fra le altre cose anche l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.
Il Tribunale rileva che la comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione è stata ritenuta invalida, perché notificata all'indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11303/2007).
Il mancato perfezionamento della notifica della convocazione in mediazione ha impedito il prodursi dell'affetto interruttivo della decadenza, proprio del procedimento di mediazione.
L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
Ed infatti il giudice istruttore assegna alle parti un termine per l'avvio di un nuovo procedimento di mediazione obbligatoria.
Infine il Tribunale non ha potuto che dichiarare inammissibile la domanda giudiziale perché tardivamente proposta in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c..
Il condominio si costituisce in giudizio eccependo fra le altre cose anche l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria.
Il Tribunale rileva che la comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione è stata ritenuta invalida, perché notificata all'indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11303/2007).
Il mancato perfezionamento della notifica della convocazione in mediazione ha impedito il prodursi dell'affetto interruttivo della decadenza, proprio del procedimento di mediazione.
L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
Ed infatti il giudice istruttore assegna alle parti un termine per l'avvio di un nuovo procedimento di mediazione obbligatoria.
Infine il Tribunale non ha potuto che dichiarare inammissibile la domanda giudiziale perché tardivamente proposta in violazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c..
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