Tribunale di Bergamo, sez. III, 01.03.2023, n. 401, giudice Tommaso Del Giudice
In una controversia bancaria, un cliente con atto di citazione promuoveva il giudizio nei confronti della BANCA X SPA, opponendosi al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e, in subordine domandando la condanna in manleva di Y. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel giudizio la BANCA X SPA, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva anzitutto il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni avversarie, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza.
Preliminarmente viene rigettata la reiterata istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., promossa da parte opponente. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente, motivata sulla base della asserita omissione dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Invero, in superamento di quanto indicato da parte opponente anche nella memoria di replica, è pregiudiziale rilevare come detta eccezione non sia stata eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro il limite decadenziale della prima udienza, come prescritto dall'art. 5, comma 1bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ratione temporis applicabile e concernente anche il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo pertinente, nel caso di specie, il successivo comma, il quale "significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione", e non già il regime della sua eccezione, "solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell'altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo" (così Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020, Rv. 658634 - 01).
Il giudice non ritiene pertanto di dover esaminare se il contratto oggetto di lite rientri o meno nelle fattispecie di c.d. mediazione obbligatoria. Dichiara anche inammissibe l'azione, esercitata da parte opponente, di manleva nei confronti di Y e dichiara l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità e della domanda di manleva, rigetta l'opposizione, le restanti domande e le restanti eccezioni di Y e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo e condanna l’attore al pagamento, in favore di BANCA X SPA, delle spese processuali della fase di opposizione.°
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