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Tardiva l`eccezione di improcedibilità contenuta nella comparsa conclusionale

Autore Antonina Ruiu

02 10m 22

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Tribunale di Trapani, 21.03.2022, sentenza n. 280, giudice dott.ssa Daniela Galazzi

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il tribunale di Trapani ha accolto l’opposizione esercitata dal condomino (per asserita mancanza di prova dell’importo richiesto).
Parte opponente ha eccepito l’improcedibilità del procedimento di mediazione obbligatorio, in quanto l'amministratore del condominio non aveva ricevuto specifica autorizzazione dell'assemblea a parteciparvi. Tale eccezione viene fatta soltanto in sede di comparsa conclusionale e pertanto rigettata. Il Tribunale specifica che il condomino non aveva spiegato alcuna contestazione sulla legittimazione dell'amministratore né in sede di mediazione - che si è svolta per due incontri a seguito di richiesta di rinvio al primo incontro formulata dal difensore dell'opponente - né tantomeno nel corso del giudizio, se non, appunto in sede di comparsa conclusionale (dunque tardivamente).
L'opponente, infatti, deve eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione - a pena di decadenza - non oltre la prima udienza ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010.
Questa problematica sarà risolta dall’imminente riforma del processo civile in quanto l'articolo 5-ter dello schema di decreto legislativo denominato A.G. 407 dispone circa i poteri di mediazione dell'amministratore di condominio, in attuazione del criterio contenuto all’articolo 1, comma 4, lettera h), della legge delega. Sarà riconosciuta all’amministratore di condominio la legittimazione ad attivare un procedimento di mediazione, aderirvi e parteciparvi; il verbale contenente l’accordo, se raggiunto, ovvero la proposta di conciliazione del mediatore devono successivamente essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che è l'organo che decide in ultima istanza. °
 
  • Avv. Antonina Ruiu

    Sassari

    L’approfondimento sui metodi e sugli strumenti di risoluzione dei conflitti, l’esperienza maturata nell’esercizio della professione di avvocato e nello svolgimento delle funzioni di Giudice di Pace, esercitate dal 2003, accompagnata dall’ascolto e dalla attenta ricerca degli interessi e dei bisogni delle parti mi hanno oltremodo convinta che la mediazione è uno strumento efficace di risoluzione delle controversie in quanto risponde alle esigenze di definizione dei conflitti in tempi brevi e con costi ridotti, accompagnando le parti a ricercare e trovare una soluzione condivisa che soddisfi le reciproche aspettative. Queste le motivazioni che mi hanno portata nel 2011 a conseguire il titolo di Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs n°28/2010 Esercito la professione avvocato, iscritta all’Albo Degli avvocati del Foro di Sassari dal 1998 occupandomi di diritto civile, diritti reali, successioni, divisioni, responsabilità civile,locazione, materie condominiali dedicandomi prevalentemente al diritto di famiglia e minorile; sono abilitata al patrocinio gratuito in sede civile e volontaria giurisdizione; iscritta negli elenchi dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i minori.

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