Tribunale di Palermo, ordinanza 16.7.2014.
Uno dei problemi interpretativi più spinosi, riguarda la possibilità o meno di intendere avvenuta la mediazione allorquando le parti, pur presenti al primo incontro informativo, si mostrano sfavorevoli alla prosecuzione della mediazione. Il Legislatore ha espressamente regolato il regime giuridico sotteso alla condizione di procedibilità e previsto, all’art. 5 comma 2 bis, che «quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo». La disposizione, dunque, sembra richiamare espressamente “il primo incontro” di cui all’art. 8 comma I cit. Il giudice non potrebbe quindi esigere, al fine di ritenere correttamente formata la condizione di procedibilità, che le mediazione sia stata tentata anche oltre il primo incontro. Tuttavia, egli può comunque richiedere che in questo primo incontro il tentativo di mediazione sia stato effettivo. E per fare ciò, deve verificare le decisioni adottate dal mediatore: questi, a sua volta, non deve verificare la volontà delle parti, ovvero se le stesse sono intenzionate o meno a procedere, ma deve invitarle ad esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura e, dopo averle ascoltate, spetta a lui valutare la possibilità di procedere in mediazione. Solo all’esito di questa valutazione si può considerare avvenuta la mediazione.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.