Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2015
Il Consiglio di Stato con la sentenza emessa nella giornata di ieri ha definitivamente stabilito che le spese di mediazione sono dovute.
Fermo restando la legittimità della mediazione sotto il profilo costituzionale, precisa il CdS, l’indennità di mediazione si compone di varie voci, fra le quali rilievo primario hanno le “spese di avvio” e “spese di mediazione”.
Tra le spese di mediazione è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, che integra certamente il nucleo essenziale dell’indennità di mediazione: questo tuttavia non è dovuto in caso di esito negativo del primo incontro.
Diverse considerazioni vanno svolte per le spese di avvio, indipendentemente dal se le si voglia considerare comprensive delle “spese vive documentate” ovvero a latere di esse: ed invero, mentre non può seriamente essere negato il rimborso delle spese vive, anche per le residue spese disciplinate dal medesimo comma 9 (art.16 D.M. 180/2010) deve ritenersi la loro estraneità alla nozione di “compenso” – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato.
In definitiva, quindi, le spese di avvio non sono riconducibili al concetto di “compenso” degli organismi di mediazione, ma piuttosto a un costo di esercizio che il legislatore nella propria discrezionalità ha inteso porre a carico dell’utenza che è obbligata per legge a far ricorso al relativo servizio e pertanto sono dovute dalle parti.
In relazione poi agli obblighi formativi degli avvocati mediatori di diritto, non può sussistere dubbio sulla diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali – i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori.
In sostanza, secondo il CdS anche gli avvocati devono formarsi e aggiornarsi secondo quanto previsto dal DM 180 per “restanti mediatori” non avvocati (tirocini compresi).
Fermo restando la legittimità della mediazione sotto il profilo costituzionale, precisa il CdS, l’indennità di mediazione si compone di varie voci, fra le quali rilievo primario hanno le “spese di avvio” e “spese di mediazione”.
Tra le spese di mediazione è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, che integra certamente il nucleo essenziale dell’indennità di mediazione: questo tuttavia non è dovuto in caso di esito negativo del primo incontro.
Diverse considerazioni vanno svolte per le spese di avvio, indipendentemente dal se le si voglia considerare comprensive delle “spese vive documentate” ovvero a latere di esse: ed invero, mentre non può seriamente essere negato il rimborso delle spese vive, anche per le residue spese disciplinate dal medesimo comma 9 (art.16 D.M. 180/2010) deve ritenersi la loro estraneità alla nozione di “compenso” – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato.
In definitiva, quindi, le spese di avvio non sono riconducibili al concetto di “compenso” degli organismi di mediazione, ma piuttosto a un costo di esercizio che il legislatore nella propria discrezionalità ha inteso porre a carico dell’utenza che è obbligata per legge a far ricorso al relativo servizio e pertanto sono dovute dalle parti.
In relazione poi agli obblighi formativi degli avvocati mediatori di diritto, non può sussistere dubbio sulla diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali – i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori.
In sostanza, secondo il CdS anche gli avvocati devono formarsi e aggiornarsi secondo quanto previsto dal DM 180 per “restanti mediatori” non avvocati (tirocini compresi).
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