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Solo il grave ritardo nell’avvio della mediazione provoca la improcedibilità

Autore Stefania Negro

25 07m 16

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Tribunale di Roma, sentenza 14.7.2016

Il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della domanda di mediazione può spingere verso l'improcedibilità della domanda solo quando il ritardo sia sostanziale ed abbia inficiato e contagiato gravemente il corretto svolgimento della mediazione.
La valutazione della gravità del ritardo è comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve valutare ogni singolo caso.
 Certamente non può inficiare il corretto svolgimento della mediazione il ritardo di un giorno nel deposito della istanza, come avvenuto nel caso in commento.
  • Avv. Stefania Negro

    Lecce

    Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore. Credo fermamente nella Mediazione quale strumento efficace per la tutela dei diritti del cittadino nella salvaguardia dell`esigenza fondamentale di una giustizia celere e rispettosa dei molteplici interessi in gioco.

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