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Se le parti raggiungono l’accordo conciliativo in materia di locazione, il giudice ritiene preclusa la possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento contrattuale e dichiara cessata la materia del contendere.

Autore Simona Guido

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Tribunale di Ravenna, Sez. civile, 7.02.2022, sentenza n. 68, giudice Baronio

Se le parti raggiungono l’accordo conciliativo in materia di locazione, il giudice ritiene preclusa la possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento contrattuale e dichiara cessata la materia del contendere.
Il caso di specie è relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità nel corso del quale le parti, rimesse in mediazione, avevano raggiunto, assistite dai propri difensori, un accordo conciliativo per l’integrale definizione della controversia che prevedeva il rilascio dell’immobile e un pagamento rateizzato a saldo e stralcio della morosità e degli oneri condominiali e l’abbandono dei giudizi. Pur avendo depositato in giudizio il verbale di conciliazione, la parte attrice insisteva comunque nella domanda introduttiva di risoluzione del contratto per inadempimento. Tale domanda viene rigettata.
In tema di mediazione obbligatoria, il verbale di conciliazione, redatto con l’assistenza dei rispettivi difensori ex art. 12 del D.lgs. n. 28 del 2010, ha piena efficacia esecutiva (cita Trib. Bari 07/09/2016 - Trib. Firenze 02/07/2015) e cristallizza la volontà conciliativa delle parti. Ne consegue che con la sottoscrizione del predetto verbale ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 28 del 2010 cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo deflattivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria. Se così non avesse fatto si avrebbe una inammissibile duplicazione di un titolo esecutivo già esistente
 
  • Avv. Simona Guido

    Lecce

    Mi sono laureata presso l’Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l’organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell`Ordine Avvocati Lecce, carica che ho rivestito per il quadriennio 2019-2022. Ho esercitato fin da subito la professione forense prediligendo il diritto di famiglia e le successioni ma anche contrattualistica e diritto del lavoro. Nell’esercizio della professione, però, ho sentito ben presto che le materie incontrate offrivano strumenti parziali ed insufficienti a dirimere i conflitti. Ho ritenuto, pertanto, di dover integrare le conoscenze giuridiche con strumenti che mi permettessero di facilitare gli accordi e le conciliazioni, frequentando - per questo - il corso di specializzazione in Mediazione Familiare. Ritengo che la mediazione (familiare, civile - commerciale) sia uno strumento fondamentale perché permette alle persone di scegliere un accordo condiviso e di comprendere che possono disidentificarsi con gli interessi in gioco. Mi piace pensare che, come un alchimista, il mediatore abbia il compito di trasformare il conflitto in accordo!

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