Cassazione civile, Sez. VI - 1, 23.02.2022, ordinanza n. 6001
Se la mediazione è delegata quando il thema decidendum è già formato, l’intera materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dagli attori e della domanda riconvenzionale) si considera sottoposta all'organismo di mediazione
La Corte di appello di Bologna aveva respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, dichiarò improcedibile la domanda attorea per non avere esperito gli attori - che non si erano presentati dinanzi all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia designato - il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, e che ritenne procedibile e fondata la domanda riconvenzionale avanzata da Credito Emiliano.
Il ricorso, articolato in otto motivi, viene ritenuto complessivamente inammissibile sotto molteplici aspetti di cui il primo e secondo interessano il tema della mediazione.
Il primo motivo - con il quale si denuncia la violazione dell'art. 50 c.p.c. in tema di competenza e del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, perché, a parere dei ricorrenti, la Corte di appello, come già il Tribunale di Reggio Emilia, ha erroneamente ritenuto che il procedimento di mediazione, già avviato per ordine del giudice territorialmente incompetente, avrebbe dovuto essere rinnovato nel circondario di Reggio Emilia - è inammissibile perché si sostanzia nella mera riproduzione del relativo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, nonché del motivo di appello e delle conclusioni ivi rassegnate concernenti detta questione, che vengono riproposti in violazione dei principi ricordati sub 4 (la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile (Cass. n. 22478 del 2018).
Il secondo motivo - con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, perché, a parere dei ricorrenti, la domanda riconvenzionale della banca non era mai stata oggetto di mediazione ed erroneamente la Corte distrettuale la ha ritenuta procedibile - è inammissibile perché si sostanzia nella mera riproduzione del relativo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, nonché del motivo di appello, dei propri atti e delle conclusioni ivi rassegnate concernenti detta questione, in violazione dei principi ricordati sub 4.
Il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità perché la contestazione non coglie e non censura la ratio decidendi espressa, in base all'accertamento di fatto compiuto, dalla Corte felsinea in ordine all'integrale sottoposizione della materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dagli attori e della domanda riconvenzionale) all'organismo di mediazione, accertamento fondato sul rilievo - non contestato - che, nel caso di specie, la mediazione era stata disposta dal giudice, quando il thema decidendum si era già formato.
I ricorrenti vengono condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.°
La Corte di appello di Bologna aveva respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, dichiarò improcedibile la domanda attorea per non avere esperito gli attori - che non si erano presentati dinanzi all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia designato - il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, e che ritenne procedibile e fondata la domanda riconvenzionale avanzata da Credito Emiliano.
Il ricorso, articolato in otto motivi, viene ritenuto complessivamente inammissibile sotto molteplici aspetti di cui il primo e secondo interessano il tema della mediazione.
Il primo motivo - con il quale si denuncia la violazione dell'art. 50 c.p.c. in tema di competenza e del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 4, perché, a parere dei ricorrenti, la Corte di appello, come già il Tribunale di Reggio Emilia, ha erroneamente ritenuto che il procedimento di mediazione, già avviato per ordine del giudice territorialmente incompetente, avrebbe dovuto essere rinnovato nel circondario di Reggio Emilia - è inammissibile perché si sostanzia nella mera riproduzione del relativo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, nonché del motivo di appello e delle conclusioni ivi rassegnate concernenti detta questione, che vengono riproposti in violazione dei principi ricordati sub 4 (la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile (Cass. n. 22478 del 2018).
Il secondo motivo - con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, perché, a parere dei ricorrenti, la domanda riconvenzionale della banca non era mai stata oggetto di mediazione ed erroneamente la Corte distrettuale la ha ritenuta procedibile - è inammissibile perché si sostanzia nella mera riproduzione del relativo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, nonché del motivo di appello, dei propri atti e delle conclusioni ivi rassegnate concernenti detta questione, in violazione dei principi ricordati sub 4.
Il motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità perché la contestazione non coglie e non censura la ratio decidendi espressa, in base all'accertamento di fatto compiuto, dalla Corte felsinea in ordine all'integrale sottoposizione della materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dagli attori e della domanda riconvenzionale) all'organismo di mediazione, accertamento fondato sul rilievo - non contestato - che, nel caso di specie, la mediazione era stata disposta dal giudice, quando il thema decidendum si era già formato.
I ricorrenti vengono condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.°
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