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Ribadito il principio di Cass. n. 8473 del 2019: la necessità della comparizione personale delle parti non implica che si tratti di attività non delegabile. La delega può essere conferita al difensore con procura sostanziale

Autore Marco Ribaldone

05 07m 24

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Cassazione, 17.07.2023, ordinanza n. 20643, relatore Pasqualina Anna Piera Condello

In una controversia in materia di locazione avanti al Tribunale di Vasto, la società locatrice conveniva in giudizio la società conduttrice, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento ed il pagamento dei canoni. La società conduttrice eccepiva l’improcedibilità della domanda per essersi la procedura di mediazione svolta senza la comparizione personale delle parti. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda di sfratto per morosità, rilevando che nel procedimento di mediazione svoltosi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto la locatrice non aveva mai partecipato personalmente, rimanendo assente sia al primo incontro che agli incontri successivi e limitandosi a conferire procura speciale notarile al proprio difensore. Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame la società locatrice dinanzi alla Corte d’appello delL’Aquila che, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, ordinando il rilascio dell’immobile. La Corte d’appello aveva ritenuto avverata la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, in quanto la locatrice, pur non avendo partecipato personalmente al procedimento di mediazione, si era fatta sostituire dal proprio difensore, al quale aveva rilasciato apposita procura notarile di natura sostanziale, nel rispetto dei principi enunciati da Cass. n. 8473 del 2019.
La società conduttrice proponeva ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidato a due motivi e la società locatrice resisteva con controricorso. Il primo motivo viene ritenuto infondato.
Le argomentazioni difensive di parte ricorrente, che riprendono quelle della sentenza di primo grado del Tribunale di Vasto, non consentono di superare il chiaro percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 per pervenire ad affermare che la necessità della comparizione personale delle parti, prevista dal d.lgs. n. 28/2010, non implica che si tratti di attività non delegabile. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Il ricorso viene dunque rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. °
  • Avv. Marco Ribaldone

    Milano

    “Ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. Ottenere la vittoria senza combattere è prova di suprema abilità” (Sun Tzu, “L’arte della guerra”). Questo aforisma, prelevato – la cosa è strana solo in apparenza – da un manuale di tattica militare, dipinge molto efficacemente il mio pensiero sulla mediazione. Quando due avversari scelgono lo scontro e vanno in battaglia, lo scenario migliore è che uno vinca (e sia contento) e l’altro perda (e sia insoddisfatto). Quando, invece, scelgono di misurarsi e confrontarsi costruttivamente, supportati da un professionista competente, formato nella gestione del conflitto e nella facilitazione della comunicazione, lo scenario più probabile è che, alla fine del percorso, entrambi sentano di aver vinto. E al mondo ci sono ben poche cose – questa è la mia profonda convinzione – migliori di un conflitto con vincitori, ma senza vinti.

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