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Revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per non aver effettivamente esperito la mediazione

Autore Mario Antonio Stoppa

18 11m 15

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Tribunale di Firenze, sentenza 15.10.2015

Con una recente sentenza emessa dal tribunale fiorentino in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto monitorio in favore della banca, invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione onerando specificamente l’istituto di credito.
Al primo incontro mediatorio, le parti si limitavano a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all’effettivo svolgersi del procedimento.
Il giudice, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava l’improcedibilità della domanda introdotta dalla banca poiché, l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro davanti al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Inoltre, precisa il giudice, l’articolo 8 del succitato D. Lgs. 28/2010, nel prevedere che il mediatore durante i primo incontro debba invitare le parti e i loro avvocati “ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”, deve difatti essere interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
  • Avv. Mario Antonio Stoppa

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016). E` mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le proprie relazioni sociali. Ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle liti in materia di successioni, divisioni, contratti reali, locazioni e contratti bancari, concludendo accordi positivi in numerosi casi. Svolge l`attività di tutor per i neo-mediatori e si occupa di aggiornamento normativo e formativo.

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