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Revocato decreto ingiuntivo e condannato alle spese il Condominio per avvio tardivo della mediazione (dopo l’udienza di rinvio)

Autore Giuseppina Rivolta

29 08m 22

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Tribunale di Palermo, 13.06.2022, sentenza n. 2546, Giudice Maria Rosalia Grassadonia

In una vicenda avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, il Condominio avviava l’azione di recupero della morosità con decreto ingiuntivo che veniva opposto dal condòmino moroso il quale eccepiva l’improcedibilità dell’azione in quando il Condominio non aveva esperito il tentativo preliminare obbligatorio di mediazione.
Alla prima udienza il giudice inviava in mediazione obbligatoria onerando la parte che aveva interesse a proporre la domanda di mediazione obbligatoria entro quindici giorni decorrenti dal 14 gennaio 2021 e rinviava all'udienza del 24-04-2021
L'istanza di mediazione veniva depositata il 10/5/2021, cioè abbondantemente dopo che era stata tenuta l'udienza per la verifica in data 26/4/2021; di conseguenza alcun effetto utile può essere attribuito a tale procedimento tardivo.
il giudice ha richiamato la nota sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 19596/2020 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/sezioni-unite-nell-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-l-opposto-che-deve-promuovere-la-mediazione-a-pena-di-improcedibilita-dell-azione-e-di-revoca-904.aspx ), riferendo che con essa si è defintivamente composto il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, statuendo che le disposizioni del decreto legislativo 28 del 2010, sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all’opposto e che l’attribuzione a quest’ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso (infatti, se l’onere spetta all’opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l’onere è fatto gravare sull’opponente l’ingiunzione diventa irrevocabile).
A supporto il giudice fa riferimento anche alla altrettanto nota sentenza della Corte di Cassazione n. 40035/2021 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-corte-di-cassazione-pone-fine-ad-un-contrasto-giurisprudenziale-sulla-natura-del-termine-assegnato-dal-giudice-nella-mediazione-obbligatoria-ope-1027.aspx ) secondo la quale, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.
Nel caso di specie la mediazione è stata introdotta dopo l’udienza di rinvio. Pertanto il giudice dichiara l’improcedibilità dell'azione monitoria e per l’effetto dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna il Condominio alle spese. °
 
  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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