Tribunale di Firenze, ordinanza 13.12.2016
Il Tribunale di Firenze avallando una precedente pronuncia sul punto, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza presentata dall’avvocato, e volta a ottenere la liquidazione dei compensi per l’attività di assistenza prestata nella mediazione, conclusasi positivamente.
Per il giudice la mediazione obbligatoria rientra tra i procedimenti connessi, derivati o comunque strumentali a un procedimento giudiziale, ovvero nei casi in cui l’art. 75, d.P.R. n. 115/2002, estende l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato.
Per il giudice la mediazione obbligatoria rientra tra i procedimenti connessi, derivati o comunque strumentali a un procedimento giudiziale, ovvero nei casi in cui l’art. 75, d.P.R. n. 115/2002, estende l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato.
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