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Opposizione a decreto ingiuntivo: la Corte d`Appello di Bologna va controcorrente

Autore Maria Michela Fois

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Corte d`Appello di Bologna, sentenza del 1/10/2019

Le pronunce che si sono susseguite negli anni non sempre hanno dato una risposta unitaria a quella che sembra essere la domanda delle domande in materia di mediazione.
Di qui la difficoltà interpretativa che ha dato luogo a contrapposti orientamenti in dottrina ed in giurisprudenza: 1) da un lato quello sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.24629/2015, richiamata nella sentenza impugnata che ad essa ha aderito, secondo cui l'onere di esperire il tentativo di obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente la cui iniziativa processuale incide negativamente sul principio della ragionevole durata del processo cui si ispira la ratio dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010; 2) d'altro lato l'orientamento opposto, tuttora seguito da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'onere di attivare il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta in quanto titolare della pretesa creditoria azionata in sede monitoria e quindi attrice in senso sostanziale.
L’orientamento che va per la maggiore, a dire il vero, pone a carico dell’opponente l’onere di esperire il procedimento di mediazione in quanto l’opponente, promuovendo il giudizio di opposizione "adotta la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore".
Il Tribunale di Bologna, invece, è di diverso avviso.
“Il creditore che opta per la tutela monitoria persegue il proprio interesse a precostituirsi un titolo esecutivo senza provocare il contraddittorio, il debitore ingiunto che intenda sottrarsi alla infondata pretesa del ricorrente non ha altro strumento di difesa che il promuovimento di un giudizio di opposizione, così adottando una iniziativa che lungi dall'essere intesa (e come tale penalizzata) la via lunga che preclude la via breve ostacolando gli obiettivi del legislatore, costituisce l'espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito”
Da ciò discende che l'onere di attivare la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto, con la conseguenza che il mancato tempestivo esperimento comporta l'improcedibilità della domanda creditoria fatta valere in sede monitoria.
  • Avv. Maria Michela Fois

    Sassari

    Sono un Avvocato iscritto all`Albo degli Avvocati del COA di Sassari. Oltre che del tradizionale contenzioso in ambito giudiziale mi occupo di mediazione civile e commerciale da una decina d`anni, in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, successioni e divisioni, diritto di famiglia. L`esperienza maturata nell`ambito mediativo a confronto con quella giudiziale, mi convince ogni giorno di più delle enormi potenzialità e benefici che la mediazione offre alle parti. Infatti, mi capita spesso, una volta superato il conflitto e raggiunto all`accordo conciliativo, di percepire nei volti dei partecipanti un atteggiamento rasserenato e soddisfatto tipico di chi ha la consapevolezza di essere stato direttamente partecipe nella risoluzione del suo problema. Mi piace definire tutto ciò "magia della mediazione"

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