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Opposizione a decreto ingiuntivo: il procedimento monitorio non viene travolto dalla pronuncia di improcedibilità

Autore Sabine Chiarella

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Tribunale di Torino, sentenza del 04/10/2017

Tanto nell’opposizione a decreto ingiuntivo quanto nel giudizio d’appello il concetto di “improcedibilità della domanda giudiziale” espresso dall’articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010 consente, in assenza dell’esperimento del tentativo di mediazione, di dichiarare improcedibile la domanda di opposizione o l’impugnazione in appello.
Il mancato tentativo di mediazione non produce conseguenze negative sul precedente procedimento monitorio o grado di giudizio.
Come meglio evidenziato dal giudicante, avallare una diversa interpretazione dell’art 5 introdurrebbe nell’ordinamento un istituto fino ad ora sconosciuto ovvero quello della “improcedibilità postuma”
  • Avv. Sabine Chiarella

    Sassari

    “Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l`armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” Eraclito Anni prima di conseguire il titolo di avvocato (anno 2008), mi sono approcciata alla mediazione, materia a me affina; infatti nel 2004, ho frequentato il master universitario in mediazione e tecniche alternative di risoluzione delle controversie. La mia formazione è proseguita con un corso di aggiornamento presso l`organismo 101 mediatori oltreché specializzarmi in diritto sanitario. La mia esperienza professionale mi ha offerto un insieme di competenza tutto tondo, garantendo professionalità nella gestione dei conflitti sia in fase stragiudiziale e/o giudiziale oltreché in mediazione.

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