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Nullità dell’istanza di mediazione inviata tramite raccomandata e restituita al mittente per compiuta giacenza.

Autore Marco Benesperi

24 10m 12

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Tribunale di Gallarate, sentenza 15 giugno 2012

La domanda di mediazione spedita all’organismo successivamente alla prima udienza e restituita al mittente per compiuta giacenza è nulla quando l’intimante non chiede la proroga del termine per depositare l’istanza prima della sua scadenza. Nella controversia in esame avente ad oggetto la convalida dello sfratto, il giudice ha anche stabilito che la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale conseguente alla mancata proposizione della mediazione civile, non priva di efficacia l’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art.665 c.p.c. emessa all’esito della fase sommaria del procedimento di convalida.
  • Avv. Marco Benesperi

    Prato

    Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio. Oltre all`attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agliana ed è attivo da anni nel mondo del volontariato, dello sport e dell`associazionismo.

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