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Non è necessaria la mediazione civile nel ricorso ex art.696 bis c.p.c.

Autore Franco Martino

31 05m 12

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Tribunale di Milano, ordinanza 24.4.2012

Il Tribunale di Milano ha affermato che nell’istanza di ATP svolta ex art. 696 bis c.p.c., è da escludere in via preliminare l’improcedibilità per mancato pregresso esperimento del procedimento di mediazione, condizione che si reputa riferita ai soli procedimenti di natura contenziosa e non già ai procedimenti, quale il presente, con finalità di conciliazione della lite. I due procedimenti non sono alternativi tra loro, ma è ben possibile far ricorso dapprima all’ATP e, in caso di esito infruttuoso, al successivo procedimento di mediazione (dove sono prevalenti le tecniche relazionali di mediazione e nel quale ci si potrà comunque avvalere dell’accertamento tecnico già svolto).
  • Avv. Franco Martino

    Lecce

    Avvocato iscritto all`albo degli avvocati di Lecce dal 1998; domicilitario INPS per Lecce, esperto in materia penale, civile e assicurativa. Offro la massima disponibilità e ritengo che la mediazione possa realmente essere idonea a risolvere celermente e bene le liti che dovessero sorgere, poiché l`avvocato deve comprendere e fare suoi i problemi del cliente e per tale motivo ritengo che l`istituto della media conciliazione possa venire incontro alle esigenze di concretezza del cittadino, esigenze che spesso sono mortificate dai tempi lunghi e burocratizzati della giustizia ordinaria.

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