Tribunale di Napoli, sez. I civile, 24.01.2023, sentenza n. 822, giudice Felice Angelo Pizzi
In una controversia tra il Comune di Napoli e la società X sas avente ad oggetto l’occupazione sine titulo e la morosità riguardante un immobile che sarebbe di proprietà del comune in base alla nota di trascrizione n. … del Registro generale e n. … del Registro particolare presentata a seguito di un atto amministrativo costituito dalla delibera n. … del … della Giunta comunale.
Secondo il Comune attore, l'occupante non aveva mai sottoscritto regolare contratto di locazione con l'ente locale, e la società convenuta risultava morosa nel pagamento di corrispettivi/indennità di occupazione per un totale di Euro 205.155,18, come si evinceva dall'estratto contro di Napoli Servizi. Pertanto, chiedeva al Tribunale la condanna della X alla restituzione del bene ed al risarcimento di tutti i danni subiti in virtù della illegittima occupazione.
Veniva dichiarata la contumacia della convenuta e veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta sul capitolo di prova: "Vero che la (...) s.a.s. occupa senza titolo l'immobile di proprietà comunale sito in Napoli Via [omissis". La società, nonostante la notifica dell'ordinanza, non compariva per rispondere all'interpello. Di conseguenza la circostanza dedotta con l'interrogatorio, vale a dire l'occupazione di fatto del bene immobile, viene ammessa, ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c. Per quanto omissione predetta abbia un carattere meramente indiziario, nel caso concreto essa è stata accompagnata dalla circostanza della corresponsione saltuaria di alcune indennità per l'occupazione.
Fatta una premessa sulle azioni restitutorie e azione di rivendica e il relativo onere della prova, vengono rigettate sia la domanda di rivendica che quella risarcitoria, nel momento in cui, non essendo stata dimostrata l'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, manca il presupposto per affermare la lesione del diritto medesimo e quindi la fonte del diritto ad una indennità per l'occupazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ. sez. VI, 6/9/2017, n. 20869). Infine, rileva il giudice, sebbene la società convenuta non abbia partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il …, non trova applicazione l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, che impone di condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò sempre in ragione della circostanza che la X s.a.s. nell'ambito del presente giudizio è rimasta contumace.°
Secondo il Comune attore, l'occupante non aveva mai sottoscritto regolare contratto di locazione con l'ente locale, e la società convenuta risultava morosa nel pagamento di corrispettivi/indennità di occupazione per un totale di Euro 205.155,18, come si evinceva dall'estratto contro di Napoli Servizi. Pertanto, chiedeva al Tribunale la condanna della X alla restituzione del bene ed al risarcimento di tutti i danni subiti in virtù della illegittima occupazione.
Veniva dichiarata la contumacia della convenuta e veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta sul capitolo di prova: "Vero che la (...) s.a.s. occupa senza titolo l'immobile di proprietà comunale sito in Napoli Via [omissis". La società, nonostante la notifica dell'ordinanza, non compariva per rispondere all'interpello. Di conseguenza la circostanza dedotta con l'interrogatorio, vale a dire l'occupazione di fatto del bene immobile, viene ammessa, ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c. Per quanto omissione predetta abbia un carattere meramente indiziario, nel caso concreto essa è stata accompagnata dalla circostanza della corresponsione saltuaria di alcune indennità per l'occupazione.
Fatta una premessa sulle azioni restitutorie e azione di rivendica e il relativo onere della prova, vengono rigettate sia la domanda di rivendica che quella risarcitoria, nel momento in cui, non essendo stata dimostrata l'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, manca il presupposto per affermare la lesione del diritto medesimo e quindi la fonte del diritto ad una indennità per l'occupazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. civ. sez. VI, 6/9/2017, n. 20869). Infine, rileva il giudice, sebbene la società convenuta non abbia partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il …, non trova applicazione l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, che impone di condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò sempre in ragione della circostanza che la X s.a.s. nell'ambito del presente giudizio è rimasta contumace.°
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