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Non si evita la sanzione ex art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010 semplicemente adducendo l’infondatezza della pretesa dell’istante

Autore Marina Gracola

16 08m 23

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Corte d’appello di Firenze, Sez. 4, 11.05.2023, sentenza n. 1011, presidente relatore Dania Mori

In una controversia assicurativa in tema di responsabilità sanitaria, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato l'appellante compagnia di assicurazione a manlevare, in virtù di una polizza stipulata "inter partes", l'appellata Azienda ospedaliera da quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione di una sentenza di condanna del Tribunale di Cosenza agli eredi del sig. X deceduto in seguito ad un intervento chirurgico (importo complessivo Euro 930.060,49).
La sentenza del Tribunale di Firenze viene confermata anche nella parte in cui aveva irrogato alla compagnia di assicurazione la sanzione della condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione (nella specie Euro 1686,00).
Esaminando il sesto motivo di appello, la Corte di Firenze ha riaffermato che in tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'irrogazione da parte del giudice della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010 in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, non integra circostanza esimente la condotta della parte non ottemperante che si sia limitata a rappresentare le ragioni dell'infondatezza delle pretese avanzate da controparte, dovendo al contrario la stessa presentarsi di fronte al mediatore e solo in quella sede manifestare la mancata disponibilità alla mediazione adducendo le sue ragioni. Non può essere giustificata la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio per legge sol perché si ritiene di avere ragione e si ipotizza perciò di vincere la causa; in ogni caso nella vicenda tale atteggiamento della compagnia di assicurazione si è rivelato in concreto assolutamente errato, alla luce dell'esito del giudizio.°
  • Avv. Marina Gracola

    Pisa

    Ho intrapreso gli studi giuridici per un innato senso della giustizia che pensavo trovasse il suo sbocco naturale nell`applicazione in senso stretto della regola, del diritto. Negli anni di praticantato in uno studio che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e di problematiche legate alla locazione, mi sono scontrata con la realtà delle situazioni, con i problemi e i bisogni concreti delle persone vere ed ho “scoperto” che la stretta applicazione della norma e della procedura da spendere in un`aula di tribunale non è la panacea per tutti i mali. Quando nel 2011 mi sono avvicinata alla mediazione, ho trovato il tassello mancante alla mia formazione: lo strumento che mi ha in seguito permesso di svolgere il mio lavoro di legale in modo più efficace. Fare emergere gli interessi primari delle parti, dei quali talvolta loro stesse non sono pienamente consapevoli, rappresenta la primo passo verso la risoluzione del conflitto in qualunque sede venga affrontato. Nel procedimento di mediazione in particolare, ho trovato un validissimo sistema di soluzione alle controversie perché consente alle parti, supportate dal mediatore, di trovare una giusta soluzione che soddisfi in tempi rapidi le proprie esigenze.

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