Tribunale di Cuneo, 18.01.2023, sentenza n. 33, giudice Giusy Ciampa
In una controversia avente ad oggetto i compensi professionali (materia non obbligatoria), con atto di citazione la società X conveniva in giudizio la società Y cliente per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di Euro 8.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza consistita, tra l’altro, in n. 60 incontri con diversi soggetti al fine di una cessione di quote immobiliari. La convenuta Y si costituiva contestando di aver mai conferito un incarico alla società attrice ed evidenziando l'eccessività del compenso richiesto. Alla prima udienza la convenuta offriva banco iudicis la somma di Euro 1.500,00, proposta rifiutata dall'attrice. Il giudice, espletata l’istruttoria e trattenuta la causa in decisione rigettava la domanda in quanto nel caso di specie difettava qualsivoglia prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato al sindacato di legittimità.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato al sindacato di legittimità.
Inoltre, l'art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente "ai fatti non contestati dalla parte costituita", così confermando l' irrilevanza della c.d. non contestazione stragiudiziale. La stessa ha affermato che, richiamando l'art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, non può assumere rilievo a tal fine [dell’onere della prova] il comportamento tenuto dalla convenuta nel corso del procedimento di mediazione.°
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.