Tribunale di Mantova, sentenza 22.3.2016
La parte assente in mediazione che si giustifica adducendo l’esosità della procedura deve essere condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa, non trovando alcuna giustificazione la condotta di chi, a risparmio, preferisce evitare il percorso conciliativo per affrontare quello processuale, peraltro ben più costoso.
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