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Non è giustificabile la mancata partecipazione alla procedura di mediazione per asserita inutilità della procedura conciliativa.

Autore Martina Pontoni

15 03m 21

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Corte di appello di Genova, sentenza n. 652 del 13.07.2020

La Corte d’Appello di Genova interviene sulla questione relativa alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione ritenuta inutile.
Nel caso di specie, l'appellante lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto ingiustificata la sua partecipazione al procedimento di mediazione, con condanna al pagamento della sanzione ex art. 8, co. 5, D. Lgs 28/10.
Secondo l’appellante la mancata partecipazione si giustificava in virtù del fatto che la questione era già stata risolta con la sentenza 208/08 e poichè la procedura conciliativa risulta inutile in considerazione delle pretese temerarie di controparte.
La Corte d’Appello ha ritenuto inconsistenti i motivi indicati dalla parte appellante per giustificare la propria assenza al procedimento di mediazione.
Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
  • la valutazione di manifesta infondatezza delle ragioni della controparte è stata clamorosamente smentita dall'esito del giudizio;
  • la prognosi di impossibilità di una conciliazione è irrilevante, in quanto l'introduzione di tale istituto è stata determinata dalla necessità di consentire alle parti di trovare un accordo amichevole, proprio laddove questo non sia raggiungibile con i soli mezzi di cui i contendenti ed i loro procuratori dispongono;
  • la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha respinto l’appello proposto e confermato l’ordinanza del Tribunale, con condanna di parte appellante alle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/02.
 
  • Avv. Martina Pontoni

    Torino

    Sono avvocato civilista, iscritta all`Albo di Torino dal 2005. Dal 2015 sono iscritta anche alla lista dei difensori ammessi al Gratuito Patrocinio. Della mediazione mi affascina la possibilità che da due posizioni distanti, alle volte opposte, si arrivi ad una area di "comunicazione" in cui tentare di costruire, insieme, un accordo, arrivando ad un punto comune. Per questo motivo mi sono avvicinata a questo mondo e ho deciso di diventare mediatrice. Le materie di cui mi occupo di più sono il diritto delle assicurazioni, incidenti stradali, responsabilità medica e professionale in generale. Svolgo il mio lavoro con molta dedizione e attenzione. Tutti dicono di me che sono molto paziente e spontanea, cerco di utilizzare queste mie caratteristiche per fare al meglio il mio lavoro.

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