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Non è dovuta la refusione delle spese di mediazione volontaria.

Autore Angelo Corigliano

26 01m 23

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Tribunale di Verona, Giudice Unico Dott.ssa Claudia Dal Martello - sentenza n. 1603 del 20.09.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita.
Parte attrice chiede la risoluzione e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, nonché la refusione dei costi della procedura di mediazione, alla quale il convenuto non partecipava.
Parte convenuta chiede il rigetto di tutte le richieste avversarie.
Relativamente alla richiesta di rimborso delle spese della procedura di mediazione il Tribunale ha così statuito:
  • la materia oggetto del procedimento giudiziale non rientra tra quelle per le quali la mediazione è obbligatoria;
  • Infatti, l'art 5, comma 1, del D. LgS. 28/2010 stabilisce espressamente che “chi intende esercitare in giudizio un'azione  relativa  a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilità medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicità,   contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  società  di persone e subfornitura, è  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”; pertanto, nelle predette controversie  l'esperimento   del procedimento di mediazione  è  condizione  di  procedibilità  della domanda giudiziale;
  • i contratti traslativi non rientrano nell’elenco delle ipotesi di cui al predetto art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
  • per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di refusione dell’importo corrisposto per la procedura di mediazione. *
  • Avv. Angelo Corigliano

    Lecce

    Sono un avvocato e mi occupo, prevalentemente ma non esclusivamente, di diritto immobiliare. Come professionista, guardo alla mediazione, da sempre, come ad un`occasione per le parti confliggenti di analizzare a fondo il conflitto, senza alcuna formalità procedurale, al fine di cogliere, anche nelle situazioni più complesse, i possibili spunti costruttivi da utilizzare per sottoscrivere un accordo negoziale che soddisfi entrambe le parti. In quest`operazione, evidentemente, gioca un ruolo decisivo il mediatore, il quale, per poter assolvere compiutamente alla missione assegnata, dovrà possedere, oltre all`imprescindibile cultura giuridica, anche un`ottima arte comunicativa. Spero di poter trasferire a tutti i clienti dell`Organismo la mia ferma convinzione nell`istituto della mediazione.

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