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No alla provvisoria esecutività del provvedimento se la parte è assente alla mediazione.

Autore Sabine Chiarella

26 11m 18

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Tribunale di Roma, ordinanza del 26/06/2018

Entrambe le parti devono partecipare al procedimento di mediazione. Detto obbligo si desume dal disposto ex art. 8 co. 4 bis.
Per mancata partecipazione si deve intendere non solo l'assenza ma anche il rifiuto ingiustificato, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione.
Tale condotta omissiva o comunque non collaborativa può contrastare con l'interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo qual è la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
  • Avv. Sabine Chiarella

    Sassari

    “Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l`armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” Eraclito Anni prima di conseguire il titolo di avvocato (anno 2008), mi sono approcciata alla mediazione, materia a me affina; infatti nel 2004, ho frequentato il master universitario in mediazione e tecniche alternative di risoluzione delle controversie. La mia formazione è proseguita con un corso di aggiornamento presso l`organismo 101 mediatori oltreché specializzarmi in diritto sanitario. La mia esperienza professionale mi ha offerto un insieme di competenza tutto tondo, garantendo professionalità nella gestione dei conflitti sia in fase stragiudiziale e/o giudiziale oltreché in mediazione.

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