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Nessuna omologa se non è possibile verificare la conformità dell`accordo all’ordine pubblico o alle norme imperative.

Autore Valeria Schiavi

18 07m 15

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Tribunale di Firenze, decreto 2.7.2015

La questione prende spunto da un procedimento di mediazione volontaria nel quale le parti dinanzi al mediatore e senza l’assistenza degli avvocati,  giungevano ad un accordo sottoponendolo successivamente al vaglio del Presidente del Tribunale per ottenere l’omologazione.
Il Giudice, non potendo verificare la conformità dell’accordo all’ordine pubblico e alle norme imperative stante l’assenza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie e la peculiarità delle condizioni ivi pattuite, invitava le parti e l’Organismo ad integrare la documentazione, attività che non avveniva correttamente decretando perciò il rigetto dell’istanza di omologa.
  • Avv. Valeria Schiavi

    Frosinone

    Laureata in giurisprudenza presso l`Università di Bologna, sono iscritta all`Albo degli Avvocati di Frosinone dal 2005. Svolgo l`attività professionale nell`ambito del diritto civile. Sono convinta che la mediazione sia un effettivo strumento alternativo alle controversie giudiziali, il quale offre la possibilità alle parti di una celere ed economica definizione del conflitto.

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