Tribunale di Tempo Pausania, ordinanza 19.7.2016
In mancanza di una espressa previsione legislativa non può essere liquidato a carico dell’Erario il compenso del difensore per l’attività svolta durante un procedimento di mediazione, anche se concluso positivamente.
Secondo il Tribunale di Tempio Pausania nella mediazione civile che pure è prevista obbligatoria dalla legge in vista di un successivo giudizio, l’avvocato non svolge una attività professionale in esecuzione “di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”, unico presupposto, questo, per poter accedere alla liquidazione delle spese giudiziali a carico dello Stato.
Sicché stante l’assenza proprio di tale fase giudiziale, il Tribunale ritiene che le parti potevano addivenire ad una bonaria soluzione in via informale e senza accedere alla mediazione.
Secondo il Tribunale di Tempio Pausania nella mediazione civile che pure è prevista obbligatoria dalla legge in vista di un successivo giudizio, l’avvocato non svolge una attività professionale in esecuzione “di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”, unico presupposto, questo, per poter accedere alla liquidazione delle spese giudiziali a carico dello Stato.
Sicché stante l’assenza proprio di tale fase giudiziale, il Tribunale ritiene che le parti potevano addivenire ad una bonaria soluzione in via informale e senza accedere alla mediazione.
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