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Nella procedura di mediazione, la procura speciale sostanziale rilasciata al difensore è sufficiente qualora la parte non presenzi personalmente, ad eccezione delle vertenze relative a trasferimenti di diritti reali o che richiedono la forma scritta ex art. 1350 cc per cui è, invece, necessaria la procura notarile autenticata.

Autore Susanna Cavallina

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Tribunale di Palermo – Giudice Estensore Dott.ssa Antonina Giardina - sentenza n. 4035 del 10.10.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità di immobile ad uso abitativo, nel quale il Giudice mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione.
Parte ricorrente depositava l’istanza di mediazione, ma al primo incontro compariva soltanto il procuratore costituito e non la parte personalmente.
Parte resistente chiedeva che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • il Giudice che rileva il mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, invita le parti a promuoverlo;
  • quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo;
  • parte ricorrente ha proposto istanza di mediazione, ma al primo incontro non è intervenuta personalmente, poiché invece si è presentato solo il procuratore senza procura speciale;
  • il procedimento è stato chiuso con esito negativo;
  • con la pronuncia n. 8473 del 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che: 1) l’art. 8 del d. lgs. n. 28/2010 non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione; 2) pertanto, non è escluso che le parti possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione; 3)  la procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere; 4) pertanto, la procura deve essere conferita con autentica notarile nel caso in cui il procuratore deve compiere per conto della parte atti che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.; 7) le parti sono libere di decidere il proprio percorso processuale, anche partecipando per mero adempimento al primo incontro; in altri termini: “la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione”.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, avendo il ricorrente promosso la mediazione delegata dal giudice, alla quale ha presenziato il procuratore dello stesso. *
  • Avv. Susanna Cavallina

    Bologna

    Ho deciso di svolgere l`attività di mediatrice perché credo molto nell`opportunità di una definizione stragiudiziale delle controversie, e nella responsabilità delle persone nell`individuare una soluzione utile e soddisfacente al proprio problema. Anche quando vesto i panni dell`avvocato sono orientata alla ricerca del miglior accordo possibile, posto che considero il ricorso all`Autorità Giudiziaria l`estrema ratio. Sono iscritta all`Abo degli Avvocati di Bologna dall`anno 2007. Ho frequentato il Master Universitario di II Livello in Diritto Tributario "A. Berliri", il Master breve in Diritto di Famiglia e Minorile presso l`Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, e sono attualmente corsista del Master dell`Alma Mater per giuristi e consulenti della sicurezza alimentare. Esercito la professione nell`ambito civile occupandomi di contratti di compravendita subfornitura e appalto, divisioni, successioni ereditarie, locazione, condominio.

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