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Mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale: onere del mediatore di formulazione della proposta anche in presenza di una sola parte

Autore Emanuela Palamà

18 03m 17

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TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24 febbraio – 13 marzo 2017, n. 98

Una recentissima pronuncia del Tar Abruzzo, Sezione di Pescara[1] è intervenuta in materia di mediazione civile obbligatoria e, segnatamente, in ordine all'onere del mediatore di formulare un proposta di conciliazione, anche in assenza della concorde volontà delle parti.
Il caso in esame riguarda un tentativo di mediazione obbligatoria esperito dalla ricorrente con l'Asl di Pescara, nel corso della quale il procuratore speciale dell’Azienda ha dichiarato di non voler proseguire nella procedura conciliativa ed il mediatore, quindi, si è limitato a dichiarare l’esito negativo del procedimento.
La ricorrente impugna innanzi al TAR il regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara, nella parte in cui, all’articolo 7 comma 4, prevede che “Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione”; e all’articolo 8 comma 2 prevede che “In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta".
Secondo la ricorrente tali norme sono in contrasto con l'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13”.
Il TAR ritiene il ricorso manifestamente fondato nel merito con riferimento all’azione di annullamento del regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Pescara, per violazione della norma di legge contenuta nell'     articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, chiarissimo nel prevedere che “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”.
Il Tribunale sottolinea la «funzione attiva e deflattiva della mediazione», «non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti», funzione che la citata disposizione di fonte primaria assicura mediante l'espressa previsione della possibilità per il mediatore di formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti.  
«E’ a tal proposito appena il caso di rilevare» - aggiunge il TAR - «che è chiaro interesse della medesima ricorrente a partecipare ad un valido procedimento di mediazione prima di intraprendere un giudizio civile, nel caso in questione non ancora instaurato (cfr. Tribunale ordinario di Milano, prima sez. civile, ordinanza del 26 febbraio 2016; nonché l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove dispone che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”)».
L'interpretazione del TAR appare in linea con la Direttiva del Ministro della Giustizia del 5 novembre 2013 che ha sottolineato come il procedimento di mediazione debba costituire «un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie», dovendosi censurare quelle interpretazioni idonee a confinarlo in una mera condizione di procedibilità e in un «vuoto ed oneroso adempimento burocratico».
Le parti comparse in mediazione risultano, infatti, titolari di uno specifico interesse – di natura c.d. strumentale – alla formulazione di una proposta conciliativa.
La formulazione della proposta in presenza di una sola delle parti rappresenta, quindi, un chiaro indice della funzione pubblicistica – e non prettamente negoziale – dell'istituto della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale[2].               
 
 
                [1] TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24 febbraio – 13 marzo 2017, n. 98 , Presidente Urbano – Estensore Balloriani, disponibile in www.dirittoegiustizia.it)
                [2] http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-03-14/mediazione-obbligatoria-materia-civile-e-commerciale-onere-mediatore-formulazione-proposta-anche-presenza-una-sola-parte-175526.php
  • Avv. Emanuela Palamà

    Lecce

    Credo fortemente nella mediazione quale strumento per la gestione costruttiva dei conflitti in ogni ambito del vivere civile e, dunque, con funzione compositiva e negoziale delle liti. Ritengo che la mediazione sia una grande opportunità, offerta alle parti in lite, di ascoltarsi reciprocamente e trovare da sè soluzioni tendenzialmente soddisfacenti i bisogni di tutte, in una logica reciprocamente vincente. Laureata in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Lecce, avvocato e mediatrice familiare. Mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia e dei minori, successioni ereditarie, responsabilità medica. Organizzatrice e relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e dei minori, e mediazione.

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