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Mediazione e termine perentorio per l’avvio del procedimento

Autore Giuseppina Rivolta

01 03m 17

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Tribunale di Cagliari, sentenza 08.2.2017

Il termine di quindici giorni disposto con ordinanza dal giudice deve intendersi perentorio, sia in ragione della sua funzione che delle conseguenze decadenziali ad esso connesse.
Il mancato avvio della procedura conciliativa determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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  • Avv. Giuseppina Rivolta

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica. Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l`attività di mediatore. Credo fermamente nell`istituto della Mediazione quale strumento innovativo ed efficace per poter definire in tempi brevi ogni tipo di controversia, grande opportunità per le parti e alternativa proficua e concreta alla soluzione giudiziale delle controversie. Sono convinta infatti che la mediazione non rappresenti semplicemente una modalità di deflazionare del contenzioso ma una risposta concreta alla necessità di valorizzare pienamente la libertà di autodeterminazione delle parti.

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