La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Mediazione e opposizione al procedimento di convalida di sfratto

Autore Stefania Sotgia

13 07m 18

Letto 12944 volte

Tribunale di Alessandria, sentenza del 29/01/2018

Il Comma 4 lettera b) dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, il comma 1-bis, non si applica "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di proceduera civile".
Mutato il rito, qualora la mediazione non venga esperita, quali sono le conseguenze?
Secondo il Tribunale di Alessandria l’onere di attivare la mediazione grava su entrambe le parti anche se le conseguenze del mancato esperimento sono radicalmente diverse.
Infatti, qualora il tentativo di conciliazione non venga instaurato, da un lato, per l’opposto, vi è la dichiarazione di improcedibilità delle nuove domande (diverse da quella originaria di condanna di rilascio). Dall’altro, per l’opponente, sopraggiunge la definitività dell’ordinanza di rilascio e di conseguenza l’obbligo di sgomberare l’appartamento.
  • Avv. Stefania Sotgia

    Sassari

    avvocato inps dal 1991, con funzioni di coordinatore regionale per la Sardegna. Prima del 91 avvoato libero professionista nel foro di Sassari. Lauereata con 110/110 e lode Titolare di diverse pubblicazioni in materia previdenziale. Mediatore professionista per aver conseguito il titolo cob CONCILIA srl. Faccio anche parte dell`organismo di mediazione dell`Ordine Forense di Sassari

    0 Recensioni

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756