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Mediazione e negoziazione assistita: le parti possono scegliere l’una piuttosto che l’altra?

Autore Sarah Viscardi

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Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Adriano Carmelo Franco – sentenza del 08.10.2021.

Il caso di specie riguarda una diatriba relativa alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’Ente proprietario della strada, nel caso di sinistro della pavimentazione stradale.
Il Giudice adito ordinava alla parte attrice di procedere con l’invito alla negoziazione assistita, ma quest’ultima incardinava invece il procedimento di mediazione.
Le controparti eccepivano l'improcedibilità della domanda di parte attrice per non avere quest'ultima azionato, nel termine perentorio fissato dal Giudice, la procedura di negoziazione assistita, ritenendo invece di potervi supplire incardinando il procedimento di mediazione.
Il Tribunale di Roma ha rilevato quanto segue:
  • l’art. 3 del D. L. n. 132 del 12.9.2014 dispone il procedimento di negoziazione assistita nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei giudizi in cui viene proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza;
  • nel caso di specie, è stato attivato il procedimento di mediazione anziché quello di negoziazione assistita obbligatoria;
  • i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale;
  • le parti che introducono la convenzione di negoziazione assistita non si obbligano a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma si impegnano soltanto a cooperare in buona fede e con lealtà per tentare di definire bonariamente la loro controversia; si tratta, quindi, di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite;
  • il procedimento di mediazione presenta, invece, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l'eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell'accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che vi è l'intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica);
  •  per quanto riguarda i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l'art. 3, D.L. 132/2014, prevede l'obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00; di contro, l'art. 3, co. 5 primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati";
  • i due commi sono interpretabili congiuntamente nel senso del cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
  • il legislatore ha accordato prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione; pertanto, per le controversie rientranti tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 13212014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà;
  • invece, relativamente alle altre procedure obbligatorie di conciliazione, non viene attribuita maggiore importanza all'una o all'altra stabilendo che esse convivano;
  • per tali ragioni, nelle ipotesi in cui la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere ma piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita.
 
Nel caso di specie, trattasi di una vertenza avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00 che, quindi, rientra nell'ambito applicativa della negoziazione assistita.
Parte attrice non ha esperito il predetto procedimento, nonostante l'invito del Giudice e per tale ragione la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali. *
  • Avv. Sarah Viscardi

    Palermo

    Avvocato del Foro di Palermo Ritengo che la mediazione sia uno strumento adeguato e soddisfacente per il superamento di molti conflitti, con implicazioni anche sul fronte sociale. Questo è uno dei tanti motivi che mi spingono a prediligere il confronto tra le parti allo scontro in aula. Raggiungere una soluzione condivisa, in tempi celeri, produce effetti positivi sia tra le persone coinvolte che sull`intera società, in termini di benessere collettivo. Come stile di vita e come professionista, pongo al centro la persona umana e i suoi bisogni. Tendo a creare un rapporto di fiducia con le parti e di puntualità con le loro richieste. Svolgo attività di consulenza ed assistenza legale prevalentemente nel settore del diritto civile: condomini, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, responsabilità, recupero crediti, diritto di famiglia, del lavoro, fallimenti

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