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Mancato esperimento della mediazione in secondo grado, improcedibilità dell’appello.

Autore Rosa Maria Ambrogi

03 11m 16

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Tribunale di Firenze, sentenza 13.10.2016

Nella mediazione disposta da giudice nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 5, II co. D. lgs.n.28/2010, così come nella affine materia del giudizio di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”, non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell’appello, ovvero dell’opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.
  • Avv. Rosa Maria Ambrogi

    Frosinone

    Iscritta all`Albo degli Avvocati di Frosinone dal 4/11/1986. Cassazionista, socio dello Studio Legale Trecca Associato. Mi occupo di diritto di famiglia, diritti reali, successioni, locazioni ed esecuzioni immobiliari. Ho frequentato il corso per Mediatore professionista (Titolo conseguito nel marzo-aprile 2011) con convinzione, ritenendo la mediazione un diaframma, oggi più che mai essenziale, per la risoluzione delle controversie. Nell` esame dei problemi posti dai clienti, da sempre ho privilegiato la ricerca di soluzioni degli stessi, preliminarmente alla proposizione del giudizio.

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