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Lo sforamento del termine di 3 mesi per la conclusione del procedimento di mediazione, senza alcuna richiesta di proroga, implica l’improcedibilità del giudizio.

Autore Sarah Viscardi

16 10m 21

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Tribunale di Monza, sentenza del 26.07.2021 – Giudice Estensore Dott. Carlo Albanese

Il caso all’esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare, per la quale una parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per essere decorso il termine assegnato per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, senza che l’attore lo avesse portato a compimento ed avesse tentato di definire la vertenza, poiché invece lo aveva abbandonato senza una giustificazione. Di conseguenza, parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite
Il Tribunale di Monza ha innanzitutto rilevato che tutte le domande proposte nei confronti della parte convenuta sono in parte relative alla "materia condominiale" ed in parte funzionali all’accertamento di diritti reali, quindi soggette al tentativo obbligatorio di mediazione.
Inoltre, l’Autorità Giudiziaria ha precisato che il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere instaurato nel termine di 15 giorni assegnato dal Giudice e concluso nel termine non superiore a tre mesi, ex art. 6 del D. Lgs. 28/2010, con decorrenza dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, senza essere soggetto a sospensione feriale.
Inoltre, a detta del Tribunale è irrilevante la diatriba sulla natura perentoria od ordinatoria del predetto termine, in quanto l’unica differenza è che i termini perentori non possono essere prorogati dal magistrato neppure su accordo delle parti, mentre quelli ordinatori sono prorogabili, ma ciò solo prima della loro formale scadenza, mentre una volta scaduti non possono in ogni caso essere prorogati e/o reiterati.
Nel caso di specie, era stato sforato il predetto termine di tre mesi e non era stata avanzata alcuna richiesta di proroga.
Inoltre, il procedimento di mediazione non è stato correttamente attivato, così come statuito dall'art. 5, comma 2 bis del D. Lgs. n. 28/2010 secondo il quale “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Per tale ragione, il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità di tutte le domande formulate dalla parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese legali in favore della parte convenuta. *
  • Avv. Sarah Viscardi

    Palermo

    Avvocato del Foro di Palermo Ritengo che la mediazione sia uno strumento adeguato e soddisfacente per il superamento di molti conflitti, con implicazioni anche sul fronte sociale. Questo è uno dei tanti motivi che mi spingono a prediligere il confronto tra le parti allo scontro in aula. Raggiungere una soluzione condivisa, in tempi celeri, produce effetti positivi sia tra le persone coinvolte che sull`intera società, in termini di benessere collettivo. Come stile di vita e come professionista, pongo al centro la persona umana e i suoi bisogni. Tendo a creare un rapporto di fiducia con le parti e di puntualità con le loro richieste. Svolgo attività di consulenza ed assistenza legale prevalentemente nel settore del diritto civile: condomini, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, responsabilità, recupero crediti, diritto di famiglia, del lavoro, fallimenti

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