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Le spese di avvio della mediazione obbligatoria e del compenso del legale vengono poste a carico della parte soccombente in giudizio.

Autore Giovanni Aldo Sechi

27 12m 21

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Tribunale di Treviso, Giudice Estensore Dott. ssa Sonia Andreatta - sentenza n. 1741 del 20.10.2021.

Il caso in esame riguarda un procedimento per convalida di sfratto, al quale l’intimato compariva in udienza e si opponeva.
Il Giudice, pertanto, mutava il rito ex art. 667 c.p.c., ordinava il rilascio dell’immobile (ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni ostative alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.) ed assegnava alle parti i termini per la presentazione della domanda di mediazione e per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
La procedura di mediazione veniva tempestivamente attivata e si concludeva con esito negativo a causa dell’assenza ingiustificata degli intimati che erano stati ritualmente invitati.
Tra le richieste di parte ricorrente vi era, pertanto, anche la condanna di parte resistente al rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione delegata.
In merito, il Tribunale di Treviso ha così statuito:
  • secondo la costante giurisprudenza di merito le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente, poiché sono ricomprese nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. ed in virtù del principio della causalità, (Tribunale Modena 09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova 09/04/2018);
  • tra la mediazione ed il processo civile non vi è solo una relazione cronologica, ma sussiste anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al Giudice;
  • il comportamento assunto dalla parte nel corso della mediazione ricade nel successivo processo in termini di spese di lite;
  • la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. (Tribunale Trieste 11/03/2021);
  • nel caso di specie, si tratta di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, per la quale viene richiesta l’assistenza di un legale;
  • pertanto, parte istante ha dovuto sostenere delle spese per avviare la mediazione che si è conclusa negativamente poiché i conduttori non si sono presentati al primo incontro;
  • deve, quindi, ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente di rifusione delle spese di mediazione.
 
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha condannato la parte resistente ed assente ingiustificata al procedimento di mediazione a rifondere alla parte ricorrente anche le spese di mediazione ovvero le spese per l’attivazione della procedura ed il compenso liquidato sulla base della tabella allegata al D.M. n. 37/2018. *
 
  • Avv. Giovanni Aldo Sechi

    Sassari

    Esercita l`attività di avvocato dal 1994, Cassazionista dal 2007. Si occupa prevalentemente di diritto penale e di diritto civile, e predilige le problematiche inerenti la colpa professionale, la circolazione stradale e la produzione e commercializzazione di prodotti difettosi. Forte della esperienza maturata nel campo assicurativo prima e dopo la laurea e della attività svolta quale difensore di società assicuratrici, è particolarmente attento alle problematiche della materia. È legale di riferimento e fa parte del comitato scientifico dell’Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti (AICCA), a favore dei cui iscritti svolge anche attività gratuita di consulenza on line (sito www.aicca.it). - Dal 1999 svolge attività di conciliatore presso il servizio di Conciliazione istituito dalla Camera di Commercio di Sassari. - Membro effettivo, nominato dal Prefetto di Sassari, del Nucleo di Valutazione per l’esame delle istanze di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. - Componente del Consiglio direttivo della Camera Penale “Enzo Tortora” di Sassari

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