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Le spese di assistenza legale in mediazione sono qualificabili come esborsi ai sensi dell`art.91 cpc. e sono a carico del soccombente

Autore Peter Lewis Geti

18 06m 21

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Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021 - Est. Fanelli

La sentenza di Trieste segue i principi già adottati da Tribunale Modena 9.03.2012 e Massa 9.11.2016 n. 1030, che avevano ritenuto recuperabili dal vincitore le spese sostenute per la mediazione obbligatoria (in cui è necessaria l’assistenza tecnica). La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera di assemblea condominiale avente ad oggetto la ripartizione delle spese per il rifacimento del lastrico solare, che il giudice accoglie pienamente dichiarando la nullità della stessa.
Gli attori richiedono il rimborso di costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione e la dott.ssa Fanelli accoglie la richiesta in quanto: “l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un' attività stragiudiziale, il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale”.
Tali spese vanno pertanto ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c..
  • Avv. Peter Lewis Geti

    Pisa

    Mi sono approcciato alla mediazione/conciliazione nel 2008, credendo fortemente nella possibilità di risolvere le controversie valorizzando i rapporti personali e aumentando la soddisfazione personale. Mi occupo di diritto immobiliare da diversi anni, acquisendo conoscenze specifiche nel settore e occupandomi attivamente di condominio, diritti reali, locazioni e comodato. Curioso ed eclettico, cerco di creare una relazione comunicativa efficace tra le parti, gli avvocati e gli eventuali consulenti.

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