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Le ragioni esposte nella domanda di mediazione devono essere simmetricamente riprodotte nell’atto giudiziario, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Autore Rocco Vicino

20 01m 24

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Tribunale di Nuoro, 28/08/2023, sentenza n. 473, giudice Salvatore Serra

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera assemblare.

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per i seguenti motivi:
  • l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, stabilisce che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
  • L’art. 125 c.p.c. prevede che “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza…..”;
  • la previsione dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 è equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c.;
  • deve esserci simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale;
  • tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata;
  • in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale;
  • se, infatti, l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto;
  • nel caso di specie, la domanda di mediazione indica solo "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", mentre l’atto di citazione contiene copiose ed estese deduzioni sulla delibera impugnata; ciò costituisce una asimmetria che determina l’improcedibilità della domanda giudiziaria. *
 
 
 
 
 
 
  • Avv. Rocco Vicino

    Milano

    Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competenza sono: il diritto contrattuale, il diritto internazionale, il diritto di famiglia, il diritto assicurativo e la responsabilità medica.

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