Tribunale di Busto Arsizio – Giudice Dott. Carlo Barile – Verbale di udienza del 10/02/2021.
Estremamente interessante è il verbale di udienza redatto dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.02.2021, in una vertenza in materia bancaria nella quale non è stato instaurato il procedimento di mediazione.
Il Tribunale si pone in deciso e netto contrasto con le conclusioni di cui alla sentenza n. 8473/2019 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: 1) è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; 2) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
L’Autorità adita non condivide il predetto convincimento della Suprema Corte per i seguenti motivi:
Il Tribunale si pone in deciso e netto contrasto con le conclusioni di cui alla sentenza n. 8473/2019 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: 1) è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste; 2) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
L’Autorità adita non condivide il predetto convincimento della Suprema Corte per i seguenti motivi:
- è opportuno che le parti scelgano un organismo di mediazione, il cui regolamento non limiti il potere del mediatore di formulare una proposta di conciliazione, ad esempio mediante clausole che restringano detta facoltà solo ed esclusivamente al caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta;
- la formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione;
- le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi;
- le parti sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione tenuto dal mediatore;
- la mancata ed ingiustificata partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione, così come pure l’ingiustificato rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, possono costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, possono costituire presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
- il mediatore ha l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle stesse;
- il mediatore ha anche il compito di informare le parti sulle conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo;
- il mediatore deve stimolare le parti ad esplicitare le ragioni del predetto eventuale rifiuto;
- il mediatore deve verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante e del caso in cui la ragione del rifiuto concerni il merito della lite;
- è in ogni caso opportuno che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che però si conclude con esito negativo, il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.
Per tutte queste motivazione, il Giudice ha attivato la procedura di mediazione, assegnando alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione e precisando che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..
Relativamente al mediatore, il Giudice lo invita espressamente a svolgere le seguenti attività:
Relativamente al mediatore, il Giudice lo invita espressamente a svolgere le seguenti attività:
- adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, ad informare le parti sulle conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, nonché a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti,
- dare lettura della presente ordinanza alle parti presenti al primo incontro di mediazione;
- formulazione di una proposta di conciliazione in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti; in caso contrario, il mediatore ad illustrare puntualmente le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere non opportuno formulare una proposta conciliativa.
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