Tribunale di Busto Arsizio, 13.06.2023, Sentenza n. 866, giudice Estensore Barile
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale dopo la decisione sulla provvisoria esecutività dello stesso, il Giudice fissava il termine di 15 giorni alle parti per presentare la domanda di mediazione.
All’incontro di mediazione per la parte opposta si presentava un legale in delega del procuratore della parte.
Successivamente, parte opposta chiedeva al Giudice che le venisse concesso un nuovo termine per iniziare una nuova procedura di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nel procedimento di mediazione, le parti devono essere sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri;
- l'assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti la/le espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10;
- quando l'assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità non è soddisfatta;
- la parte opposta ha presentato la domanda di mediazione, ma non ha partecipato personalmente al primo e ai successivi incontri, senza allegare alcun impedimento oggettivo, e senza che vi fosse un delegato munito di procura speciale sostanziale;
- la condotta posta in essere dalla parte opposta ha impedito il corretto svolgimento della procedura di mediazione, riducendo drasticamente le chances di raggiungimento di un accordo amichevole.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda formulata in via monitoria da parte opposta e revocato il decreto ingiuntivo. *
All’incontro di mediazione per la parte opposta si presentava un legale in delega del procuratore della parte.
Successivamente, parte opposta chiedeva al Giudice che le venisse concesso un nuovo termine per iniziare una nuova procedura di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nel procedimento di mediazione, le parti devono essere sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri;
- l'assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti la/le espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10;
- quando l'assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità non è soddisfatta;
- la parte opposta ha presentato la domanda di mediazione, ma non ha partecipato personalmente al primo e ai successivi incontri, senza allegare alcun impedimento oggettivo, e senza che vi fosse un delegato munito di procura speciale sostanziale;
- la condotta posta in essere dalla parte opposta ha impedito il corretto svolgimento della procedura di mediazione, riducendo drasticamente le chances di raggiungimento di un accordo amichevole.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda formulata in via monitoria da parte opposta e revocato il decreto ingiuntivo. *
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