Tribunale di Verona – Giudice Estensore Dott. Carlo Favaro - sentenza n. 256 del 26.01.2021.
Il caso di specie riguarda una vertenza in materia locatizia.
Parte ricorrente riferiva di essere divenuto, a seguito di cessione di usufrutto) usufruttuario dell’immobile occupato dalla controparte senza titolo e senza la corresponsione di alcun canone di locazione; pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto stipulato con il precedente usufruttuario, lo sgombero dell’immobile, la condanna di controparte al pagamento dei canoni di locazione e la condanna ex art. 96 c.p.c. per comportamento contrario ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede ed ex art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/1010 per aver fatto fallire la mediazione.
Parte resistente contestava tutto quanto dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e rilevava che era pendente un altro giudizio nel quale era stata richiesta la revoca della vendita dell’usufrutto.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte ricorrente riferiva di essere divenuto, a seguito di cessione di usufrutto) usufruttuario dell’immobile occupato dalla controparte senza titolo e senza la corresponsione di alcun canone di locazione; pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto stipulato con il precedente usufruttuario, lo sgombero dell’immobile, la condanna di controparte al pagamento dei canoni di locazione e la condanna ex art. 96 c.p.c. per comportamento contrario ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede ed ex art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/1010 per aver fatto fallire la mediazione.
Parte resistente contestava tutto quanto dedotto da controparte, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e rilevava che era pendente un altro giudizio nel quale era stata richiesta la revoca della vendita dell’usufrutto.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- parte ricorrente è divenuta usufruttuaria dell’immobile e lo ha ritenuto occupato sine titulo;
- nel procedimento di mediazione la conduttrice ometteva di comunicare la propria condizione ed, infatti, non informava né riferiva nulla circa il contratto di locazione in essere con il precedente usufruttuario dell’immobile e, quindi, circa l’asserita occupazione senza titolo;
- l’omessa comunicazione dello stato di conduttrice e di non occupante senza titolo in sede di mediazione non è stata contestata in giudizio;
- le dichiarazioni e le informazioni estranee all’oggetto del procedimento di mediazione non sono soggette al dovere di riservatezza ed inutilizzabilità e del segreto professionale ex artt.. 9 e 10 D. Lgs. 28/1010 e, quindi, possono essere utilizzate in causa;
- inoltre, risulta inconferente la difformità del procedimento (occupazione senza titolo e non locazione);
- Parte conduttrice non è esente da colpa poiché era consapevole della cessione dell’usufrutto quanto meno dall’avvio della mediazione per l’occupazione senza titolo e, pertanto, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento. *
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