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Le attività svolte dall’avvocato in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (25%)

Autore Francesco Massobrio

19 05m 24

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Cassazione Civile, Sez. II, 29.03.2024, n. 8576, consigliere relatore Rossana Giannaccari

La vicenda trae origine dal ricorso proposto, ex art 702 bis cpc e art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, da un avvocato nei confronti dei propri clienti per il pagamento dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Torino, nella contumacia dei clienti, aveva acconto la domanda dell’avvocato e aveva liquidato il compenso nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale.
Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione. Con l’unico motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale determinato l'importo del compenso professionale per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, anziché nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all'avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.
Il motivo è stato ritenuto fondato.
Seguendo l’orientamento consolidato (da ultimo Cass. civ. sez. II, 10/08/2023, n.24462), la Corte ha affermato che le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto (si precisa che si tratta di un quarto "secco", dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014). Tale interpretazione si spiega alla luce del "favor" normativo verso la definizione conciliativa delle controversie. La sentenza viene dunque cassata con rinvio°.
 
 
 
  • Avv. Francesco Massobrio

    Genova

    Sono Avvocato dal 2006 e, dopo aver avuto varie esperienze in mediazione come parte, mi sono interessato a tale istituto in qualità di mediatore. Lo ritengo uno strumento fondamentale che, se correttamente utilizzato, permette di risolvere i conflitti tra le parti con reciproca soddisfazione. Posso mettere a disposizione dei soggetti che decidessero di rivolgersi a me, oltre alle competenze maturate negli anni di professione in varie materie (tra cui divisioni ereditarie, successioni, risarcimenti danni a vario titolo, condominio, diritto commerciale), una grande dedizione derivante dalla profonda convinzione che il raggiungimento dell`accordo in mediazione sia il risultato migliore a cui le parti possono aspirare. Non posso garantire il raggiungimento dell`accordo, ma posso garantire il massimo impegno per dimostrare alle parti che la mediazione rappresenta la loro migliore possibilità.

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