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La valutazione di mediabilità della controversia fatta dal giudice di merito è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità

Autore Maria A. Crissantu

03 09m 21

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Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza 11/08/2021, n. 22736

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 1-bis e 2, per non avere la corte territoriale disposto la mediazione delegata e per avere affermato la non obbligatorietà della mediazione in quanto il procedimento non afferirebbe alla materia dei diritti reali.
Per quanto riguarda il primo punto, la Cassazione conferma che non si verte in materia di diritti reali ma di risoluzione contrattuale, non compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis  (il caso aveva ad oggetto la risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento della venditrice in quanto costei aveva dichiarato sussistente l'agibilità/abitabilità dell'immobile).
Molto interessante il secondo punto del primo motivo. La Corte ricorda che la mediazione deve essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di procedibilità dello stesso e la mancanza deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nel caso di specie l’eccezione non era stata formulata tempestivamente. Una volta decaduti dal diritto di proporre l’eccezione, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (richiamando in tal senso Cassazione n. 25155 del 2020); nel caso in esame la corte d'appello ha, con apprezzamento di fatto, ritenuto la causa non mediabile in ragione della sua stessa natura e tale valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità
 
  • Avv. Maria A. Crissantu

    Sono iscritta dal 2000 all`Albo degli Avvocati di Milano, dove conduco il mio studio legale da più di vent`anni. Attualmente la mia attività professionale si divide tra Lombardia e Sardegna. L’esperienza acquisita nella città meneghina mi ha consentito di focalizzare l’attenzione sulle innumerevoli criticità che caratterizzano la fase processuale che troppo spesso viene percepita dalle parti come inadeguata a risolvere i conflitti, nonché eccessivamente onerosa sul piano economico. Spinta dalla volontà di fornire ai miei assistiti una prospettiva alternativa al giudizio e convinta dell`efficacia dei sistemi ADR come mezzo di risoluzione delle controversie, nel 2012 ho conseguito il titolo di Mediatore Professionista e da quel momento ho applicato proficuamente i principi base della mediazione alla mia attività professionale. Stante la mia spiccata attitudine a gestire le controversie familiari e a fornire assistenza legale ai soggetti deboli, ho frequentato anche un Percorso Formativo organizzato dalla Regione Lombardia e sono iscritta nelle liste degli Avvocati specializzati nell`assistenza legale alle donne vittime di violenza di genere.

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