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La Suprema Corte conferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la mediazione è a carico del creditore opposto.

Autore Laura Poccioni

24 03m 21

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Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n.159 del 08.01.2021- Pres. Rel. Dott. Stefano Olivieri

La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è nuovamente espressa relativamente alla parte che deve essere considerata onerata di attivare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In secondo grado, la Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione del Giudice di primo grado circa l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito dell’omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria e rigettava l’istanza della parte opponente di rimessione in termine ex art. 153 c.p.c. per l'attivazione del procedimento di mediazione.
Inoltre, la Corte territoriale precisava che la parte tenuta ad attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione doveva essere individuata senza fare riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, ma tenendo conto dello scopo al quale era preordinata la condizione di procedibilità e cioè della volontà di ridurre il contenzioso, rendendo efficace il sistema giustizia e limitando la durata dei processi a tempi ragionevoli. Per tale ragione, secondo il Giudice di secondo grado, l'opponente (in quanto soggetto interessato ad introdurre il giudizio di merito al fine di evitare l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto farsi carico di attivare la mediazione e non la parte opposta.
La Corte di Cassazione dissente dalla decisione della Corte d’Appello e concorda, invece, con la parte ricorrente (opponente); infatti, la Suprema Corte, in conformità alla sentenza n. 19596 del 18/09/2020 della Cassazione a Sezioni unite, precisa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico del creditore opposto; pertanto, ove quest'ultimo non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo che, in ogni caso, non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, dichiarato improcedibile la domanda proposta dal creditore e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

  • Avv. Laura Poccioni

    Follonica

    Laurea in Giurisprudenza all`Università degli Studi di Siena. Iscritta all`Albo degli Avvocati di Grosseto dall`anno 2008. Mi sono formata nell`ambito del diritto civile, occupandomi prevalentemente di problematiche attinenti ai diritti reali, condominio, contrattualistica, responsabilità civile, locazione, recupero crediti. Dall`anno 2006 all`anno 2012 ho ricoperto il ruolo di Difensore Civico Comprensoriale per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada, servizio che mi ha permesso di comprendere sul campo quanto sia importante ed efficace "mediare" tra le parti e quali risultati importanti sia possibile raggiungere in modo pratico, perseguendo l`obiettivo di contemperare interessi contrapposti e magari originariamente lontani. Anche questa esperienza ha rafforzato in me la convinzione che la mediazione sia uno strumento con grandi potenzialità, capace di consentire la risoluzione di numerose problematiche, in tempi potenzialmente brevi, agevolando il confronto, il dialogo e offrendo alle parti una modalità di gestione delle controversie, professionale e di garanzia delle contrapposte posizioni.

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