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La procura alle liti che menziona espressamente la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione può essere utilizzata per avviare la procedura di mediazione delegata.

Autore Silvio Zicconi

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Tribunale di Bologna, sentenza n. 1279 del 18.09.2020

Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso con sentenza n. 1279/2020 pubblicata il 18.09.2020 relativamente ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove, concessa la provvisoria esecuzione, veniva disposta la mediazione delegata. Ciò avveniva sulla base del fatto che la causa aveva ad oggetto diritti disponibili e che il Giudice riteneva espressamente di reputare nettamente preferibile una soluzione amichevole, anche in virtù della natura e del valore della causa, dei costi processuali della causa in mediazione. Pertanto, la causa veniva rinviata in attesa dello svolgimento della procedura di mediazione.

Con istanza depositata in via telematica, il difensore della parte che avrebbe dovuto attivare il procedimento di mediazione così come disposto dal Giudice chiedeva una proroga di una settimana del termine di quindici giorni che era stato assegnato per avviare la mediazione.
Il Giudice invitava la controparte a prendere posizione sull’istanza di proroga: quest’ultima chiedeva il rigetto dell’istanza di proroga ed eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Giudice, preso atto della mancata instaurazione della mediazione delegata nel termine assegnato, ha sottolineato che l’istanza di proroga era stata presentata quando il termine di quindici giorni era già scaduto e che la mediazione non era mai stata avviata.

Inoltre il Giudice precisava che non vi erano i presupposti per ipotizzare una rimessione in termini, anche perché per avviare la mediazione il legale non aveva necessità di raccogliere una nuova e autonoma procura, considerate la natura incidentale della mediazione delegata, avviata su disposizione del Giudice in pendenza di una causa civile e l’ampiezza della procura alle liti già conferitagli per promuovere il giudizio di opposizione (laddove in essa si fa riferimento espresso alla <<possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione>>, con menzione dai dati normativi).

Per tali ragioni, il Tribunale respingeva l’istanza di proroga ed accoglieva l’eccezione di improcedibilità, condannando la parte che non aveva attivato la procedura di mediazione al pagamento delle spese processuali.  
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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