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La parte che si rifiuta di entrare in mediazione senza alcuna motivazione deve essere condannata al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato.

Autore Laura Floris

02 12m 22

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Tribunale di Milano– Giudice Estensore Dott.ssa Marta Bianca de` Costanzo - sentenza n. 1590 del 23.02.2022.

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di responsabilità professionale medica, preceduta alla mediazione obbligatoria conclusasi negativamente poiché l’Ente ospedaliero non ha voluto iniziare la procedura senza fornire alcuna motivazione per tale rifiuto.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • l'Ente convenuto ha dimostrato un atteggiamento preconcetto ed ostativo sia in sede di mediazione sia nel corso del giudizio:
  • dal verbale di mediazione è emersa la dichiarazione del legale dell’ospedale di non volere iniziare il procedimento di mediazione, senza fornire alcuna motivazione;
  •  l’inadempimento e la malpractice emergono anche dalla cartella clinica;
  • la mancata partecipazione effettiva alla mediazione senza giustificato motivo non può, però, comportare l’improcedibilità della domanda giudiziale, ma può essere valutata dal giudice quale argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, 2 comma, c.p.c;
  • alla mancata partecipazione può essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e quindi, in pratica, uno svuotato di contenuto dell'obbligo sancito dall' art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
  • fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causa o protrae un processo, deve essere sanzionato;
  • pertanto, il Giudice ha condannato la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo alla mediazione, non solo alla rifusione delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. *
  • Avv. Laura Floris

    Cagliari

    Iscritta all`Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale. Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie. Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo O.A.S.I. per la gestione costruttiva del conflitto. Ritengo che i conflitti, nella vita privata e nella professione - quando adeguatamente gestiti - siano un’occasione di crescita e miglioramento, e che le differenze tra le persone coinvolte siano spesso una preziosa risorsa da valorizzare.

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