Tribunale di Milano, sentenza n. 8183 del 12.10.2021 – Giudice Estensore Dott. Francesco Ferrari.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti finanziari.
La Società finanziaria non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria e non aveva fornito alcun giustificato motivo.
L’attore si costituiva in giudizio rilevando che, a seguito di stipula del contratto di consulenza negli investimenti, aveva perso tutto il capitale investivo e ciò a causa della società che non aveva correttamente profilato il cliente e non lo aveva informato dele condizioni in cui versava la società che aveva emesso le obbligazioni.
La finanziaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le domande di parte attrice, condannandolo a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, ma ai sensi dell’art. 8 D. Lvo n. 28/2010 e successive modifiche, ha condannato la società finanziaria al versamento in favore del bilancio dello stato all’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio poiché quest’ultima, senza fornire alcuna idonea giustificazione, non era intervenuta motivo in sede di mediazione. *
La Società finanziaria non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria e non aveva fornito alcun giustificato motivo.
L’attore si costituiva in giudizio rilevando che, a seguito di stipula del contratto di consulenza negli investimenti, aveva perso tutto il capitale investivo e ciò a causa della società che non aveva correttamente profilato il cliente e non lo aveva informato dele condizioni in cui versava la società che aveva emesso le obbligazioni.
La finanziaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le domande di parte attrice, condannandolo a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, ma ai sensi dell’art. 8 D. Lvo n. 28/2010 e successive modifiche, ha condannato la società finanziaria al versamento in favore del bilancio dello stato all’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio poiché quest’ultima, senza fornire alcuna idonea giustificazione, non era intervenuta motivo in sede di mediazione. *
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