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La parte che non partecipa alla mediazione rende improcedibile la domanda giudiziale anche se formula successivamente una richiesta di riapertura della mediazione e può subire la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Autore Adele Ricucci

28 01m 21

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Tribunale di Roma, sentenza 19.06.2020 – Giudice Estensore Dott. dott. Massimo Corrias

Il caso analizzato riguarda un’opposizione tardiva ad una convalida di sfratto ex art.668 c.p.c.
Il ricorrente si opponeva alla convalida di sfratto chiedeva, in via preliminare, che venisse sospesa l'esecuzione dell'ordinanza di convalida dello sfratto, nel merito, che venisse revocata la predetta ordinanza di convalida, respinta la domanda avversaria di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e dichiarate non dovute le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta chiedeva, invece, che venisse accertata la regolarità della notificazione dell'atto di intimazione dello sfratto e della contestuale citazione per la convalida, dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva e rigettata ogni domanda avversaria.
Alla prima udienza, il Tribunale respingeva l'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida dello sfratto e invitava le parti ad azionare il tentativo obbligatorio di mediazione.
Al primo incontro di mediazione, la parte istante non si presentava in mediazione, mentre la controparte compariva e, pertanto, il mediatore chiudeva negativamente il procedimento.
Successivamente, la parte assente al primo incontro depositava presso l’organismo di mediazione un'istanza per la riapertura del procedimento, riferendo di non essere potuta comparire all' incontro per "motivi di forza maggiore".
A quel punto, la parte avversaria comunicava all’organismo di mediazione il proprio dissenso alla nuova convocazione, ritenendola un'iniziativa strumentale e dilatoria.
Pertanto, al nuovo incontro di mediazione non comparivano tutte le parti, con i rispettivi difensori, e pertanto la mediazione si chiudeva negativamente.
Il Tribunale non ammetteva le prove e fissava l’udienza per la discussione finale e la decisione che si svolgeva mediante lo scambio di note scritte.
Successivamente, l’Autorità adita si è pronunciata, rilevando quanto segue:
- il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo a causa della mancata comparizione dell'istante al primo incontro;
- la successiva convocazione e la seconda istanza di mediazione non ha alcuna rilevanza;
- l'improcedibilità del giudizio si era già verificata con l'ingiustificata mancata comparizione al primo incontro;
- il comportamento dilatorio tenuto in sede di mediazione e la consapevolezza dell' infondatezza delle domande formulate in giudizio, giustifica la condanna al risarcimento del danno.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l'opposizione ed ogni altra domanda formulata in giudizio e condannato la parte assente al primo incontro di mediazione al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese legali.
  • Avv. Adele Ricucci

    Bologna

    Specializzata nelle materie di diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario, diritto societario, diritto del lavoro; tutto quanto concerne il diritto sanitario degli enti pubblici e convenzionati. Ha approfondito dal punto di vista professionale le problematiche relative all’accreditamento delle strutture convenzionate e dell’assistenza etico-sociale. Ha altresì ottenuto nell’anno 2000 la qualifica di coordinatrice responsabile di Servizi e/o Strutture Sociali avendo superato l’esame conclusivo del corso (tipologia formativa 3.06 raccordo post laurea-livello europeo V°)di alta formazione “sviluppo della competenza dell’organizzazione socio-sanitaria e di alcuni quadri amministrativi “ Ha conseguito di recente la qualifica di Mediatore avendo partecipato al corso di formazione di 54 ore presso l’Ente Unciformazione Bologna, accreditato al Ministero della Giustizia e superato con successo l’esame finale con valutazione “idoneo” in data 20.12.2011.

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