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La parte che non intende comparire personalmente all’incontro di mediazione e vuole delegare, in sostituzione, il proprio avvocato, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non risultando sufficiente una mera procura ad litem e rischiando, in difetto, che la domanda giudiziale venga dichiarata improcedibile.

Autore Maria Francesca Rosa

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Tribunale di Trieste, 26.09.2023, sentenza n. 507, giudice Estensore Daniele

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Parte attrice opponente, tra le varie richieste e deduzioni, eccepiva l’assenza di poteri a promuovere la procedura di mediazione in capo ai legali di controparte e il conseguente difetto di procura a partecipare all’incontro di mediazione conferita dai medesimi ad un sostituto.

In merito, il Tribunale ha statuito quanto segue:
  1. Con sentenza n. 8473/2019 la Corte di Cassazione ha rilevato che la condizione di procedibilità si realizza con la presenza davanti al mediatore della parte e dell’avvocato od anche con la delega per la partecipazione al procedimento di mediazione conferita ad altra persona, tra cui anche lo stesso difensore; in caso di delega, la procura deve avere ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e, pertanto, deve trattarsi di una procura speciale sostanziale.
  2. In altri termini, la parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, nonostante con essa venga conferito ogni più ampio potere processuale.
  3. Pertanto, la parte che intende farsi sostituire in mediazione dal proprio difensore non può utilizzare la procura speciale autenticata dal difensore.
  4. Nel caso in esame, per la parte ingiungente partecipò al primo incontro con il mediatore un avvocato sostituto che, però, risultava privo di potere rappresentativo sostanziale, poiché i legali erano privi del potere di rappresentanza sostanziale e, quinti, non potevano delegare ad altri tale potere; infatti, ai medesimi era stato conferito il potere di carattere meramente processuale di rappresentare la parte nel presente giudizio mediante procura ad litem che non attribuiva la rappresentanza sostanziale, né poteri specificamente riferiti al procedimento di mediazione.
  5. La procura notarile indicata dai legali di parte convenuta opposta non risulta allegata agli atti.
  6. Di conseguenza, la procedura di mediazione non è stata regolarmente svolta, poiché la convenuta opposta non risulta comparsa personalmente e neppure mediante rappresentante sostanziale validamene nominato.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. *
  • Avv. Maria Francesca Rosa

    Cagliari

    Svolgo la professione di avvocato nel Foro di Cagliari. L’esperienza professionale mi ha permesso di constatare che mediare i conflitti tra le persone preserva la loro relazione e soddisfa potenzialmente gli interessi e i bisogni di tutte le parti coinvolte. Sono sempre stata appassionata di diritto dei consumatori e, in questo particolare ambito, ho potuto sperimentare e verificare che le attività di conciliazione sono efficaci a evitare il contenzioso. Credo nella mediazione e ritengo altresì importante facilitare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, sia nelle materie di diritto di famiglia che in quelle riguardanti la contrattualistica. Per questa ragione ho acquisito nuove strategie operative e competenze tecnico-comunicazionali avanzate a seguito della frequenza con profitto del triennio formativo in agevolatore nella relazione d’aiuto del Master in Counseling Pluralistico Integrato.

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