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La parte che intende trascrivere l’accordo di mediazione relativo all’usucapione senza autentica di firme innanzi al Notaio deve esperire l’azione di accertamento dell’autenticità delle firme.

Autore Antonia Maria Rosaria Borrello

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Tribunale di Castrovillari, 16.06.2023, sentenza n. 841, giudice Estensore Alessandro Caronia

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni, che era stata preceduta dalla mediazione obbligatoria conclusasi con un accordo accertativo dell'usucapione degli immobili.

Le parti, però, non si erano recate dal notaio per autenticare le firme e, conseguentemente, procedere alla trascrizione dell'atto.

In merito il Tribunale ha statuito quanto segue:
- l'accordo di mediazione è a tutti gli effetti immediatamente dispositivo e produttivo degli effetti reali sottesi;
- l'interesse della parte alla trascrizione non trova tutela nel disposto di cui all'art. 2932;
- l'accordo raggiunto è definitivo e la ripetizione dinanzi al Notaio è necessaria ai soli fini della trascrizione, che può essere soddisfatto con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento della autenticità delle sottoscrizioni ex art. 2657 cc.;
- è interesse della parte attrice ottenere la trascrizione dell'accordo predetto e, pertanto, l’azione va qualificata come volta all'accertamento in via principale della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura medesima ex art. 2643 n.12 bis e art. 2657 cc.;
- parte attrice ha formulato una domanda di verificazione in via principale che rappresenta un’ipotesi di azione di accertamento positivo di un fatto per il quale occorre l'interesse ad agire, come condizione di ogni azione;
- in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta la domanda proposta in via subordinata di usucapione giudiziale, in assenza di qualsivoglia prova articolata da parte attrice;
- peraltro, la sentenza di accertamento dell'usucapione radica un diritto nuovo in capo all'usucapiente in base al quale i terzi non potranno opporre i propri diritti in base alle regole fissate negli artt. 2644 e 2650 cc, mentre l'accordo conciliativo attribuisce all'usucapione un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni. *
 
 
 
 
  • Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

    Sassari

    Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia . Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per le stesse, costituisca primario e doveroso approccio, nonché criterio efficace per gestire positivamente tali tipologie di vertenze. E’ grazie all’ esercizio quotidiano di tale pratica che ho individuato la mediazione quale metodo per addivenire -peraltro in tempi brevi- ad una soluzione delle controversie nel rispetto della legge e nel rispetto degli interessi e desideri delle parti, non solo in ambito di diritto di famiglia ma altresì per ogni tipologia di contenzioso. Di conseguenza, considero la mediazione uno strumento particolarmente valido ed efficace per garantire la tutela dei diritti nel rispetto delle aspettative dei soggetti coinvolti, senza tralasciare l’importante beneficio che la stessa apporta al decongestionamento dei Tribunali e al conseguente miglioramento del grado di efficienza del sistema giudiziario. L’Avvocato Antonia Borrello è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Sassari e nel 2011, a seguito di specifico corso di formazione tenuto dall`Organismo di Formazione ADR Network di Roma, ha conseguito il titolo di Mediatore civile e commerciale.

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