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La parte che intende far valere il difetto di delega in mediazione (nella specie l’avvocato era munito di procura sostanziale autenticata dallo stesso) deve eccepire tale carenza durante l`incontro nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Autore Salvatore Favarolo

21 06m 23

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Corte d`Appello di Bari, Sez. 3, 22.03.2023, sentenza n. 436

L’appello ha ad oggetto l'ordinanza che ha dichiarato cessata la materia del contendere, emessa dal Tribunale di Trani in un giudizio iscritto per intimazione di sfratto per morosità uso diverso - art. 658 c.p.c. La sig.ra X conveniva in giudizio il sig. Y dinanzi al Tribunale di Trani, al fine di sentire emettere ordinanza di convalida nonché la condanna al rilascio dell'immobile di sua proprietà, adibito a deposito e posto a servizio di altro locale, sempre di proprietà dell'appellante, all'interno del quale il medesimo appellato svolge attività commerciale di bar.
Deduceva l'attuale appellante che il sig. Y si era reso moroso del pagamento dei canoni e dei correlativi oneri condominiali. Il contratto prevedeva il pagamento della pigione in contanti presso il domicilio della creditrice. Instaurato il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio l'intimato, il quale evidenziava di condurre in locazione il bar, con l'annesso locale di cui alla intimazione di sfratto, sin dal 1991 e di aver sempre onorato il pagamento del canone, mediante versamento delle corrispondenti somme presso il domicilio della locatrice. Quest'ultima, in maniera del tutto inspiegabile, ad un certo punto non gli avrebbe più aperto alla porta di casa, rendendosi letteralmente irreperibile. Lo stesso si era adoperato per reperire l’iban della creditrice e aveva disposto il pagamento con bonifico.
Il Tribunale di Trani, a scioglimento della riserva, con l'ordinanza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere rilevando che, nella specie, si era al cospetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, per il quale non era prevista la possibilità di purgazione della mora; ma che, essendo state interamente versate le somme dovute prima della celebrazione dell'udienza, la morosità risultava essere stata sanata.
Avverso la decisione di primo grado proponeva appello la sig.ra X chiedendo dichiararsi la gravità dell'inadempimento del conduttore e conseguentemente la risoluzione del contratto di locazione con condanna dell'appellato al rilascio del bene locato. Si costituiva in giudizio il sig. Y chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo di non essere stato moroso per colpa propria, bensì per il comportamento illegittimo della locatrice. La Corte inviava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, a norma dell'art. 5, co. 1, co. 1-bis e co. 2 del D.Lgs. n.28/2010.
Alla mediazione la signora non partecipava personalmente ma con delega speciale sostanziale con firma autenticata dal difensore medesimo. L’appellato eccepiva l’improcedibilità dell’appello facendo riferimento alla nota Cass. n.8473/2019. Il verbale di mancata conciliazione redatto dall’Organismo viene ritenuto soddisfacente ai fini della condizione di procedibilità. In tale verbale, si evince che entrambe le parti hanno dichiarato "(...) di prestare il loro consenso a svolgere gli incontri" senza che il sig. Y nulla eccepisse sulla procura rilasciata all'avv. (...). Nel corso dell'incontro, poi, le parti prendevano posizione in ordine all'oggetto della mediazione, discutendo ampiamente. Secondo la Corte d’appello il sig. Y aveva rinunciato tacitamente a far valere il difetto di delega sostanziale del legale di controparte. Egli non può, dunque, far valere in giudizio un profilo di improcedibilità al quale ha volontariamente rinunciato, dando corso al tentativo di mediazione. Più correttamente, il sig. Y, anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbe dovuto eccepire la carenza di procura dell'avv. (...), anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
La Corte precisa che il documento redatto dall'organismo di mediazione è un verbale di "mancato accordo" (non di "mancata partecipazione" delle parti) che è da ritenersi comunque idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. L’eccezione viene dunque rigettata.°
 
  • Avv. Salvatore Favarolo

    Cagliari

    Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ha indotto, una volta lasciato il servizio attivo, a dedicarmi alla Mediazione Civile e Commerciale, ovviamente studiando ed approfondendo le tematiche dello specifico settore.

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